Dal primo aprile 2024 non è più prevista alcuna forma di smart working semplificato. Anche le ultime proroghe sul diritto al lavoro agile per genitori di figli fino a 14 anni e dipendenti fragili sono scadute il 31 marzo, per cui sia nel pubblico sia nel privato si torna alle regole ordinarie.
Da aprile 2024 torna ad essere sempre necessario l’accordo individuale fra lavoratore e azienda e restano applicabili i soli criteri di priorità destinati a genitori e caregiver, che però non implicano il diritto automatico allo smart working. Vediamo tutto.
Come richiedere lo smart working da aprile 2024
Lo smart working semplificato sperimentato durante il Covid era scaduto il 31 dicembre 2023 ma erano rimaste alcune eccezioni, esclusivamente nel privato, per i genitori di figli fino a 14 anni e per i lavoratori certificati come fragili, con diritto allo smart working fino al 30 marzo 2024.
Ora, scaduta anche questa deroga, lo smart working nel privato è regolamentato per tutti dalla legge 81/2017, richiedendo un accordo controfirmato da entrambe le parti ma senza obbligo di attivazione da parte dell’azienda qualora non sia previsto il lavoro agile, diversamente scattano le specifiche disposizioni di legge e aziendali, nonché la priorità per genitori con figli fino a 12 anni (senza limiti di età se con gravi disabilità) oppure per i lavoratori disabili o caregiver.
Nel settore pubblico si seguono invece le indicazioni dei singoli PIAO delle amministrazioni, nel rispetto delle linee guida ministeriali (Direttiva Lavoro Agile nella PA) sulla promozione (ma sempre senza obbligo) del lavoro agile per i pazienti fragili.
Chi ha la priorità per lo smart work
I datori di lavoro che ricevono più richieste di attivazione dello smart working da parte dei dipendenti, se lo utilizzano per policy aziendale, allora devono riconoscere una priorità a colori i quali sono anche genitori con figli fino a 12 anni o di figli disabili, oltre che ai dipendenti essi stessi disabili oppure che prestano assistenza familiare come caregiver.
NB: questa regola è strutturale, ossia permanente. Diversamente da quella scaduta il 31 marzo che riguardava i figli fino a 14 anni nel privato, che però non era una priorità ma un diritto vero e proprio, ora abolito.
Accordo di Lavoro agile: come deve essere formulato
Il riferimento, oltre alla sopra citata legge 81/2017 (che definisce il lavoro agile e stabilisce diritti e doveri delle parti), è anche il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile“, firmato da Governo e parti sociali, nel quale sono indicati requisiti e contenuti degli accordi individuali.
L’adesione al lavoro agile, si legge, «avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto».
L‘accordo individuale deve essere scritto e firmato da impresa e dipendente e deve contenere i seguenti elementi:
- durata dell’accordo, a termine o a tempo indeterminato;
- alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- strumenti di lavoro;
- tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto da Statuto dei lavoratori e normativa in materia di protezione dei dati personali;
- attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Invio della Comunicazione di smart working al Ministero
Il datore di lavoro deve comunicare l‘attivazione del lavoro agile, entro cinque giorni dall’inizio della prestazione in smart working, utilizzando il portale Servizi Lavoro.
Per le pubbliche amministrazioni e le agenzie di somministrazione la comunicazione va inviata entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile.
Non è necessario allegare l’accordo individuale (che però deve essere conservato dal datore di lavoro per cinque anni).
Questo adempimento è stato semplificato dall‘articolo 41 bis del dl 73/2022, con regole applicative contenute nel decreto ministeriale 149/2022. Disponibile anche l’applicativo REST per la trasmissione massiva di queste comunicazioni.