L’INPS ha fornito una serie di precisazioni applicative sull’esonero contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza, introdotto dalla Manovra 2024.
Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS 41/2024 e regolamentano la disposizione del comma 191 della legge 213/2023 (la Legge di Bilancio).
Bonus assunzione donne vittime di violenza
Si tratta di un esonero al 100% dei contributi previdenziali, fino a un massimo di 8mila euro annui, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026. Dura 12 o 24 mesi a seconda della tipologia di contratto.
L’agevolazione si applica anche alle proroghe di un contratto a termine, oltre che alle trasformazioni a tempo indeterminato. Può essere sospesa solo durante il congedo obbligatorio di maternità, è compatibile con altri incentivi alle assunzioni che non prevedano esplicitamente il divieto di cumulo.
Assunzioni con esonero contributivo
Spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche in part time o in somministrazione. La durata della prestazione è così modulata:
- assunzioni a tempo indeterminato: 24 mesi;
- assunzioni a tempo determinato: 12 mesi (o per un periodo inferiore eventualmente corrispondente alla durata del rapporto di lavoro);
- proroga contratto a termine: 12 mesi dalla data dell’assunzione;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
Come funziona il bonus
L’esonero è al 100%, fino a 8mila euro annui (quindi 666,66 euro mensili), per i periodi di lavoro iniziati o risolti nel corso del mese si calcolano 21,5 euro al giorno. Sono esclusi i contributi INAIL e altre parti speciali della contribuzione (fondi interprofessionali, fondo TFR).
Requisiti per le lavoratrici
La lavoratrice deve essere vittima di violenza, seguita dai centri regionale antiviolenza, e percepire il Reddito di Libertà, istituito dal dl 34/2020. Sono ammesse anche le donne che hanno termminato nel 2023 di utilizzare questa prestazione, mentre non possono accedere coloro che hanno fatto domanda ma non hanno ancora iniziato a incassare l’assegno. Il Reddito di Libertà è equiparato ad altre analoghe misure regionali o provinciali, per esempio l’assegno di autodeterminazione. Quindi una lavoratrice che non è titolare del Reddito di Libertà ma di un’analoga prestazione prevista dall’amministrazione di appartenenza ha diritto all’esonero contributivo.
Per quanto riguarda gli altri requisiti, la misura riguarda le donne senza figli o con figli minori, cittadine italiano o comunitarie oppure con permesso di soggiorno.
Cumulabilità con altri incentivi
E’ compatibile anche con altre misure agevolative che lo consentono, se esiste un residuo di contribuzione utilizzabile. Per esempio, non si può sommare all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani previsto dalla legge 205/2017, perché questo incentivo non è cumulabile con altri esoneri, mentre è possibile utilizzarlo unitamente all’incentivo assunzioni lavoratori in congedo nelle aziende con meno di venti dipendenti, o al beneficio assunzioni disabili.
Infine, è cumulabile anche con agevolazioni sulla contribuzione a carico della lavoratrice, come ad esempio quella introdotta sempre dalla manovra 2024 per le madri con figli fino a 18 anni.