In scadenza il pagamento dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: entro il 16 febbraio i datori di lavoro devono versare premio INAIL e contributi associativi, mentre entro fine mese devono poi presentare la dichiarazione sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023.
Autoliquidazione INAIL 2024
Il premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali di pari importo (sulle rate successive alla prima si applicano però gli interessi).
I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è 902024.
Riduzione retribuzioni presunte
Sempre entro il 16 febbraio i datori di lavoro che prevedono di erogare nel 2024 retribuzioni inferiori a quelle 2023 devono inviare anche la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.
Ci sono poi una serie di riduzioni che si applicano in situazione specifiche. Ecco le regole dettagliate nella circolare INAIL del 27 dicembre 2024:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
- sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- riduzione per le imprese artigiane (PAT);
- riduzione per Campione d’Italia (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- incentivi per assunzioni in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità (articolo 4, commi 8-11, legge 92/2012).
Entro fine febbraio bisogna infine trasmettere la dichiarazione sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023.