La retribuzione prevista durante le ferie annuali del lavoratore deve allinearsi a quella percepita durante il periodo di lavoro. Per calcolarla, quindi, è necessario anche considerare le indennità continuative previste dal contratto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2674/2024, si è recentemente espressa in tema di retribuzione feriale sottolineando la necessità di uguagliare l’importo concesso per il periodo di riposo a quello previsto per le giornate lavorative, anche per evitare che una eventuale disparità possa dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie.
La Cassazione, in particolare, ha fatto riferimento alla Direttiva 2003/88/CE e alla definizione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi somma pecuniaria collegata all’esecuzione delle mansioni e allo “status” personale e professionale del lavoratore.
Il diritto europeo impone il riconoscimento al lavoratore di una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in modo da garantirgli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa.
Nel caso preso in esame, relativo al pagamento delle ferie annuali dei ferrovieri, sono da considerare elementi continuativi sia l’incentivo per attività di condotta sia l’indennità di riserva, come previsto dal contratto collettivo (CCNL).