Per poter utilizzare la detrazione sul mutuo prima casa nel caso di immobile occupato, bisogna inviare lo sfratto entro tre mesi dall’acquisto e adibirlo ad abitazione principale entro un anno. Se questi termini non vengono rispettati, non è possibile utilizzare l’agevolazione.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico interpello (13/2024).
Il caso in esame riguarda un contribuente che, dopo avere acquistato una casa già locata, aveva effettivamente attivato una procedura di rilascio dell’immobile, ma senza inviare l’atto di “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione”.
Scegliendo invece una diversa procedura (legge 392/1978), in base alla quale se il conduttore non libera la casa «il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile». Senza però attivare alcuna procedura giudiziale di sfratto.
Il Fisco chiarisce che in questi casi bisogna applicare l’articolo 15, comma 1, lettera b, del Testo unico imposte sui redditi sulla detrazione mutuo prima casa.
Secondo cui «la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale».
La procedura di rilascio scelta dall’istante non impedisce in realtà l’utilizzo della detrazione, a patto che entro tre mesi dall’acquisto si attivi anche l’azione giudiziale.