La Legge di Bilancio 2024 e la Riforma fiscale hanno introdotto diverse modifiche agli incentivi sulle assunzioni. Tra queste spicca l’eliminazione dei bonus (decontribuzione) per le assunzioni di giovani under 36 e di donne di qualunque età. Resta invece la Decontribuzione Sud e l’esonero contributivo per chi assume disoccupati over 50.
Di contro, è stata introdotta la maxi-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato nel caso in cui aumentino la base occupazionale, ed anche un incentivo per chi assume percettori di SFL o ADI (sulla scia del vecchio bonus per assunzione di percettori RdC).
Vediamo tutto.
Assunzioni agevolate giovani under 36 e donne: abolite nel 2024
Le due formule di decontribuzione utilizzate negli anni passati per concedere agevolazioni inerenti alle assunzioni di giovani e donne, non sono state confermate nel 2024.
Si trattava di incentivi introdotti dalla Manovra 2021 e da allora prorogati di anno in anno, fino alla Legge di Bilancio 2023. Consistevano in un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di tre anni, con un tetto di 8mila euro, per l’ingresso in azienda in forma stabile di giovani fino a 36 anni (decontribuzione giovani) e donne disoccupate di qualunque età (decontribuzione donne).
Assunzione over 50 e giovani under 30: ancora attive
Restano invede due incentivi, destinati ai giovani al primo impiego e ai lavoratori con più di 50 anni rimasti senza lavoro.
- Il bonus giovani under 30 spetta ai datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 30 anni mai assunti a tempo indeterminato: consiste in un esonero contributivo del 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino ad un importo massimo di 3mila euro.
- Il bonus disoccupati over 50 spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato disoccupati ultracinquantenni senza lavoro da almeno 12 mesi: consiste in un esonero contributivo del 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 12 mesi in caso di assunzione a termine e 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato.
Decontribuzione Sud: confermata e potenziata
Resta anche la decontribuzione Sud, riferita al costo del lavoro di dipendenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Non riguarda soltanto le nuove assunzioni ma tutti i rapporti di lavoro dipendente già instaurati o instaurati nel periodo di applicazione della norma.
Per l’ammissibilità al beneficio rileva la sede di lavoro in cui si svolge la prestazione e non la sede legale dell’azienda. Un datore di lavoro con sede in altra Regione può comunque accedere al bonus per unità operative localizzate nelle regioni indicate, purché associate al datore di lavoro e registrate nell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”. Nel caso della somministrazione, rileva la sede di svolgimento della prestazione.
La Decontribuzione Sud spetta per i dipendenti di tutti i datori di lavoro del settore privato (dunque, non soltanto alle imprese) ad esclusione del lavoro agricolo e domestico. Per ottenere il bonus bisogna avere anche la regolarità contributiva (DURC).
Il bonus Sud è cumulabile con l’incentivo ultracinquantenni disoccupati (articolo 4, commi da 8 a 11, legge 92/2012), disabili (articolo 13 legge 68/1999), bonus assunzioni in NASpI (articolo 2, comma 10-bis, legge 92/2012), dell’agevolazione per l’assunzione di sostituti di di lavoratori in congedo, in aziende con meno di 20 dipendenti (articolo 4, comma 3, del dlgs 151/2001).
E’ pari ad un esonero della contribuzione INPS dovuta dal datore di lavoro, nella misura del 30% del versamento spettante senza tetti massimi. Applicabile fino al 31 dicembre 2025, la misura prevede però un decalage: 20% nel 2026-27 e 10% nel 2028-2029.
Attenzione: questa misura necessità di approvazione dell’UE e al momento Bruxelles l’ha autorizzata fino al 30 giugno 2024.
Nuova maxi-deduzione per assunzioni 2024
La nuova maxi-deduzione sulle nuove assunzioni è contenuta nel Decreto IRPEF, attuativo della delega fiscale. Il riferimento è l’articolo 4 del dlgs 216/2023, in vigore dal 31 dicembre. Si applica dal periodo d’imposta 2024.
Consiste in una maggiorazione del 20% della deduzione IRPEF e IRES (che sale quindi al 120%), incrementata fino al 30% (deduzione al 130%) nel caso in cui l’assunzione riguardi i lavoratori svantaggiati, indicati nell’Allegato 1 della decreto: lavoratori con particolari patologie, donne con almeno due figli minori, giovani ammessi agli incentivi per l’occupazione giovanile, ex percettori di Reddito di Cittadinanza.
L’incentivo spetta solo a fronte di un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente: se a fine 2024 il numero degli occupati è pari o inferiore a quello 2023 (calcolando anche i contratti a tempo determinato), non scatta la maxi-deduzione.
La maggiorazione spetta infatti solo a fronte di assunzioni a tempo indeterminato, ma l’incremento occupazionale si calcola considerando anche i contratti a termine.
Bonus assunzioni AdI e SFL
Il vecchio bonus per assunzione di percettori di RdC è sostituito da nuove agevolazioni per i datori di lavoro che assumono titolari di Assegno di Inclusione (ADI) o di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Si tratta di un esonero contributivo del 100%, fino a un massimo di 8mila euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato.
Il bonus scende al 50%, con un limite a 4mila euro annui, per i nuovi contratti a termine.