Per avere diritto all’indennità di 350 euro al mese riservata ai percettori del Supporto Formazione e Lavoro bisogna partecipare a una iniziativa di inserimento lavorativo o di formazione.
Il trattamento economico viene riconosciuto per un massimo di 12 mensilità, durante le quali è necessario lo svolgimento di almeno una delle attività previste. Se ci sono mesi di inattività, il beneficio viene sospeso e riprende successivamente.
C’è però un periodo transitorio, fino al febbraio 2024, durante il quale vengono pagate anche le mensilità SFL in cui nel sistema SIISL non c’è la data di fine attività, purché ci sia l’indicazione del fatto che è in corso lo svolgimento di un corso o di un’attività.
E’ una precisazione tecnica, contenuta nel Messaggio INPS 27/2024. Vediamo come comporta.
Pagamento Supporto per la Formazione e il Lavoro: regole e periodo transitorio
Nel sistema SIISL (la piattaforma a cui bisogna iscriversi per ottenere il beneficio, contestualmente o dopo aver presentato la domanda all’INPS) vanno inserite una serie in informazioni per determinare il pagamento dell’indennità di 350 euro. Se risulta che il beneficiario stia per esempio svolgendo un corso, ma non compare la data di fine attività, di regola il sistema non sblocca il pagamento, perché l’indicazione della data di inizio e fine attività è sempre considerata determinante.
I dati da inserire su SIISL per ottenere il pagamento SFL
- Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa;
- Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;
- Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;
- Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;
- Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;
- Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.
Periodo transitorio SFL: pagamenti in deroga
Fino al mese di febbraio, l’indennità SFL viene pagata anche se manca la data di fine attività se nel campo “stato di attività” risulta almeno un’attività iniziata o sospesa. Quindi, per il solo mese di febbraio 2024 (periodo transitorio) sono sufficienti le seguenti informazioni.
- Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;
- Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;
- Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;
- Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;
- Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;
- Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.
=> Supporto Formazione Lavoro: tutte le FAQ del Ministero
SFL: regole a regime da marzo 2024
Dalla mensilità di marzo 2024, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, l’erogazione dell’indennità economica verrà interrotta.
Il funzionamento del SIISL
Per il riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL legge la Scheda Anagrafica Professionale (SAP) sul Sistema informativo delle politiche del lavoro (SIU) entro 2 ore dall’invio del PAD al Ministero; ad ogni notifica di modifica ricevuta da ANPAL; il primo giorno del mese successivo a quello di competenza; il giorno 17 del mese sulla competenza del mese corrente.
Requisiti sempre necessari
Il Supporto Formazione Lavoro è, insieme all’Assegno di Inclusione (ADI) una misura sostitutiva del reddito di cittadinanza, introdotta dal dl 48/2023. Chi rientra nei requisiti (di cittadinanza o residenza, reddito, composizione del nucleo familiare. dettagliati nella circolare INPS 77/2023), deve svolgere una delle seguenti attività:
- orientamento specialistico;
- accompagnamento al lavoro;
- attivazione del tirocinio;
- incontro tra domanda e offerta;
- avviamento a formazione;
- sostegno alla mobilità territoriale;
- lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
- supporto all’autoimpiego.
Il beneficio economico è pari a 350 euro, erogato fino a 12 mensilità ma solo se è in corso almeno un’attività, anche per un solo giorno del mese.
Qualche esempio di come funziona nella seguente tabella INPS: