Conguagli di fine anno in busta paga, per i datori di lavoro, che possono ricorrere alla denuncia di competenza di dicembre oppure di gennaio.
Per le operazioni di fine 2023 – inserimento dati, gestione flusso Uniemens e rendicontazione – le istruzioni sono contenute nella Circolare INPS 106/2023.
Il conguaglio riguarda le seguenti voci: elementi variabili della retribuzione, massimale contributivo e pensionabile, contributo aggiuntivo IVS 1%, conguagli sui contributi versati e sui compensi per ferie, fringe benefits esenti, mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, auto aziendali a uso promiscuo, prestiti ai dipendenti, conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, rivalutazione annuale del TFR, gestione delle operazioni societarie.
Per chi presenta la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023”, la scadenza di pagamento è 16 gennaio 2024, un mese dopo per chi esegue le operazioni con la competenze di gennaio.
Le operazioni sul TFR destinato al Fondo di Tesoreria potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024”, con scadenza di pagamento 16 marzo, senza aggravio di oneri accessori.
Gli elementi variabili della retribuzione a conguaglio sono i seguenti: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori di sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali (non a zero ore). Ci sono le istruzioni per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione.
Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile da prendere a riferimento per il 2023 è pari a 113.520 euro. Per le ferie sono inserite a conguaglio quelle godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In questo caso, il contributo versato deve essere recuperato.