Retribuzione prefissata, regole da rispettare, verifica dei risultati, organizzazione del lavoro con vincoli, limiti al lavoro prezzo terzi: se ricorrono almeno due di questi elementi, il rapporto di lavoro è subordinato, anche se gestito tramite piattaforma digitale (Gig Economy).
Lo precede il nuovo accordo UE raggiunto in sede di Trilogo, che sostanzialmente stabilisce il confine fra lavoro dipendente e autonomo per fattorini e professionisti con incarichi via web.
Una volta concluso l’iter di legge, andrà recepito dagli Stati membri. Vediamo cosa prevede.
Lavoro su piattaforma digitale: quando è subordinato
La novità rispetto all’attuale normativa è data dai criteri che rendono un rapporto di lavoro subordinato. Ci sono però altre regole rilevanti. Ad esempio, il testo pone dei limiti al potere dell’algoritmo: resta necessario l’intervento umano per stabilire licenziamenti o sospensioni dalla piattaforma (che impediscono la prosecuzione del lavoro).
Vengono poi previsti nuovi obblighi informativi nei confronti del lavoratore, che deve sapere in che modo la piattaforma opera e in base a quali elementi prende le sue decisioni. Sono infine potenziate le norme sulla protezione dei dati personali.
In base ai dati forniti dalla Commissione UE, al momento ci sono più di 500 piattaforme di lavoro digitale attive in Europa, che saranno toccate dalle novità in arrivo. Danno impiego a circa 28 milioni di lavoratori, di cui 5,5 milioni considerati erroneamente autonomi.
=> Gig Economy: chi sono i platform workers attivi in Italia
Contratto: da lavoro autonomo a dipendente
Partiamo dalla caratterizzazione del lavoro sulle piattaforme come forma di rapporto subordinato. Il testo della nuova legge prevede la seguente regola di fondo: un rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale che controlla l’esecuzione del lavoro e una persona che lo svolge mediante tale piattaforma è un rapporto di lavoro dipendente.
Perché si possa parlare di controllo sull’esecuzione del lavoro, devono sussistere almeno due dei seguenti elementi:
- determinazione effettiva del livello della retribuzione o fissazione dei limiti massimi per tale livello;
- obbligo, per la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, di rispettare regole vincolanti specifiche per quanto riguarda l’aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l’esecuzione del lavoro;
- supervisione dell’esecuzione del lavoro o verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici;
- effettiva limitazione, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare della facoltà di scegliere l’orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti;
- effettiva limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.
Se sussistono almeno due degli elementi sopra esposti, scatta la cosiddetta presunzione legale. E in caso di contenzioso è il datore di lavoro ad avere l’onere della prova, cioè a dover dimostrare il contrario.
Nuovi obblighi in capo ai datori di lavoro
In arrivo anche nuovi adempimenti in tema di informazioni dovute ai lavoratori e gestione degli algoritmi.
Sul primo fronte, i lavoratori devono sapere:
- quali sistemi automatizzati vengono utilizzati per monitorare, supervisionare o valutare l’esecuzione del lavoro: va per esempio indicato quali categorie di azioni vengono valutate, anche da parte del destinatario del servizio;
- come funzionano i sistemi decisionali automatizzati che incidono significativamente sulle condizioni di lavoro: accesso agli incarichi di lavoro, guadagni, salute e sicurezza sul lavoro, orario di lavoro, promozione o situazione contrattuale, limitazione o chiusura dell’account. Il lavoratore va informato su parametri decisionali e motivazioni.
Il lavoratore deve avere sempre il diritto di rivolgersi a una persona di contatto per discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi di eventuali decisioni, le piattaforme garantiscono che tali persone di contatto dispongano della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie per esercitare tale funzione.
Il lavoratore ha anche sempre il diritto di chiedere un riesame della decisione, ottenendo una risposta entro una settimana dal ricevimento della richiesta. Ci sono poi regole particolari di protezione contro i licenziamenti.
Infine, ci sono norme che tutelano i lavoratori anche nel caso in cui la piattaforma operi tramite intermediari, e vengono introdotte maggiori tutele sulla raccolta e gestione dei dati personali.
In base ai dati forniti dalla Commissione UE, al momento ci sono più di 500 piattaforme di lavoro digitale attive in Europa, occupando oltre 28 milioni di persone, che arriveranno a 43 milioni entro il 2025. Nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori autonomi, ma ci sono 5,5 milioni di lavoratori che secondo le stime dovrebbero invece essere dipendenti.
Ricordiamo infine che, come detto, il testo della legge deve ancora essere approvato in via definitiva da Parlamento e Consiglio UE. E successivamente andrà recepito dagli Stati membri.