Al via il nuovo contratto per le prestazioni di lavoro agricolo occasionale, introdotto dalla Manovra 2023 (commi 342 e seguenti della legge 197/2022): è divenuto operativo grazie alla pubblicazione delle regole INPS, dettagliate nella Circolare 102/2023.
Per il biennio 2023/2024, infatti, in via sperimentale le imprese del settore non possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale (CPO) ma devono ricorrere al nuovo istituto LOAgri, specifico per il lavoro occasionale in agricoltura.
LOAgri (Lavoro Occasionale in Agricoltura) è un contratto a tempo determinato, può avere durata massima di un anno e prevedere non oltre 45 giornate lavorative, con procedure semplificate e regole specifiche.
Vediamone le caratteristiche salienti.
Contratto LOAgri per prestazioni occasionali agricole
Le caratteristiche peculiari del nuovo istituto sono la subordinazione e la temporaneità del rapporto, l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale).
Questo contratto (LOAgri) può essere applicato esclusivamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- disoccupati e soggetti privi di impiego che hanno dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
- percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale, indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO;
- pensionati: titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata. Sono esclusi i destinatari di pensione ai superstiti, inabilità, assegni ordinari di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, o soggetti in semilibertà.
Con l’eccezione dei pensionati, questi lavoratori non devono avere avuto nei tre anni precedenti un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI). Se nel corso della durata del rapporto lavorativo vengono meno i requisiti sopra esposti scatta la risoluzione automatica. E’ onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
=> Lavoro agricolo occasionale compatibile con NASpI e DIS-COLL
Requisiti per i datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro devono appartenere al settore dell’agricoltura, essere iscritti alle specifiche gestioni previdenziali dell’INPS e applicare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore sul piano nazionale.
Conseguentemente, questi contratti non possono essere stipulati dalle agenzie di somministrazione, che sono dunque escluse.
Non c’è invece il divieto di ricorrere a questa tipologia di lavoro occasionale per gli utilizzatori che hanno più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Attività ammesse al contratto
I contratti LAOgri possono riguardare solo attività agricoli stagionali, che quindi si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo).
Sono sempre escluse le mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso un’impresa agricola.
Come attivare un contratto LOAgri
I datori di lavoro che intendono instaurare questi contratti devono svolgere i seguenti adempimenti:
- verificare la sussistenza dei requisiti mediante l’acquisizione di un’autocertificazione resa dal lavoratore;
- inoltrare al competente Centro per l’impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9- bis del decreto legge 510/1996.
L’iscrizione dei lavoratori nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.
Modalità di pagamento ammesse
I lavoratori assunti con LOAgri hanno diritto a un compenso calcolato sulla base della retribuzione dei contratti collettivi, da erogare tramite strumenti di pagamento tracciabili.
La retribuzione non può dunque essere versata in contanti ma deve avvenire con uno dei seguenti metodi di pagamenti tracciabili:
- bonifico;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
I compensi sono cumulabili con tutte le forme pensionistiche, compresa la Quota 100 (e seguenti).
Obblighi contributivi
Ai contributi si applicano le aliquote dei territori svantaggiati, con versamenti in forma unificata (comprensiva di quota previdenziale e assistenziale). Sono dunque previste le coperture IVS con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I datori di lavoro, per utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, dovranno utilizzare il CIDA e utilizzare le stesse procedure dei flussi Uniemens nella sezione “PosAgri”, versando la contribuzione dovuta entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.
Nella circolare sono dettagli tutti gli elementi operativi.