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Contratti a termine: novità su causali, proroghe e rinnovi

di Teresa Barone

11 Ottobre 2023 09:03

Il Ministero del Lavoro chiarisce le novità della riforma dei contratti a termine in tema di causali, proroghe e rinnovi, prima e dopo lo scorso 5 maggio.

Il Ministero fa il punto sulle novità del Decreto Lavoro in relazione alla riforma dei contratti a termine, fornendo chiarimenti in merito alle alle modalità di rinnovo e alle causali previste dalla contrattazione collettiva.

Tutti i dettagli sono contenuti nella nuova circolare n. 9/2023, che chiarisce quando è possibile ricorrervi in assenza di previsioni contrattuali.

Le novità per i contratti a termine

La circolare chiarisce per prima cosa che resta inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro, pari a 24 mesi con la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il numero massimo di proroghe consentite sono sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi.

Per i primi 12 mesi i contratti a termine possono essere prorogati o rinnovati senza causali specifiche, mentre oltre il termine è sempre necessario specificare le causali che comprendono:

  • i casi previsti dai contratti collettivi;
  • i contratti collettivi applicati in azienda, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • la sostituzione di altri lavoratori.

Il termine del 30 aprile 2024 si intende riferito alla stipula del contratto e non alla sua durata, che potrà pertanto andare oltre tale data.

Rinnovi e causali

 

Il comma 1-ter dell’art. 24 non prevede causali per i contratti stipulati prima del 5 maggio scorso, consentendo, sempre entro i limiti di durata  di 24 mesi, l’utilizzo di 12 mesi di contratto senza causale con rinnovi o proroghe dopo tale data.

Per il calcolo del limite del 20% relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato presenti nella stessa azienda, non si rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.

Le nuove causali non si applicano ai contratti stipulati dalle PA, università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, Enti privati di ricerca.