Con il Messaggio n. 3510 del 06 ottobre 2023, l‘INPS ha fatto il punto sulla gestione delle prestazioni del Reddito di Cittadinanza, ufficialmente sospese per completata fruizione delle sette mensilità previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.
Rimane confermata fino alla mensilità di novembre la possibilità di ripristino della prestazione nel caso in cui venga comunicato all’INPS, entro il 31 ottobre, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
Per chi resta il Reddito di Cittadinanza
Per continuare a ricevere il sussidio, come noto, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
- persone con disabilità, come definite ai sensi del Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
- minorenni;
- persone con almeno 60 anni di età;
- percettori presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, comunicati all’INPS entro il 31 ottobre 2023.
Casi particolari in cui spetta ancora il RdC
Lì’INPS fornisce anche alcuni chiarimenti su circostanze particolari che consentono la continuazione o la ripresa della fruizione del trattamento fino al 31 dicembre 2023 (se nasce un figlio, se viene accertata una nuova disabilità, se si compiono 60 anni).
- Requisito dei 60 anni: nel caso in cui il requisito anagrafico maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo, l’erogazione della prestazione prosegue senza interruzioni.
- Nascita di un figlio o nuova disabilità accertata: se la nuova DSU è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente. Nel caso in cui il requisito maturi dopo il primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio e requisito maturato a settembre) o la DSU venga presentata dopo la sospensione, è necessaria una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo.
- Per i casi di disabilità per sbaglio non indicate in DSU: le Strutture INPS effettueranno le verifiche necessarie e, in caso di esito positivo, potrà essere richiesto di presentare una DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.
In tutti casi, se subentra una perdita dei requisiti, il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla quella a partire dalla quale si è verificato l’evento che ha causato la perdita del requisito.