Le persone non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento INPS continuano ad avere diritto alla prestazione anche in caso di ricovero gratuito presso una struttura pubblica nel caso in cui necessitino di assistenza supplementare rispetto a quella che la struttura sanitaria è in grado di fornire.
E’ un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale l’INPS si adegua fornendo (con messaggio 3347/2023) tutte le indicazioni per presentare la corretta documentazione, ai fini del godimento della compatibilità.
Indennità di accompagnamento e ricovero: le regole
La legge 18/1980 esclude dall’indennità di accompagnamento le persone ricoverate gratuitamente in un istituto. Ci sono però sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto questa disposizione illegittima nel caso in cui il paziente abbia bisogno di assistenza ulteriore rispetto a quella che la struttura è in grado di fornire. Per questo l’INPS ha previsto la nuova procedura.
Attenzione: nel caso in cui ì il ricovero non sia interamente gratuito e ci sia anche solo una parte della retta a carico dell’assistito, la compatibilità dell’indennità di accompagnamento era già prevista: anche in questo caso bisogna comunque inviare documentazione all’INPS, ma con diversa procedura (dettagliata nel messaggio 18291/2011).
Compatibilità tra indennità e ricovero: i beneficiari
La platea degli aventi diritto è formata dagli invalidi la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita.
Oppure, nel caso dei minori, quando la presenza dei genitori per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del paziente, e utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
La procedura per la dichiarazione di compatibilità
La dichiarazione, presente sul portale INPS, va firmata dal titolare dell’indennità di accompagnamento oppure dall’amministratore di sostegno o dal legale rappresentante (nel caso, per esempio, dei genitori).
Bisogna inviarla all’INPS, in via telematica, al termine di un periodo di ricovero superiore a 29 giorni (se è più breve l’indennità è sempre compatibile).
La procedura è disponibile nell’area riservata del portale dell’istituto di previdenza, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Nel modulo bisogna indicare le date di inizio e fine ricovero, e va allegata la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita. Non è necessario produrre altri certificati sanitari, cartelle cliniche o documentazione riguardante le patologie invalidanti.
L’INPS dopo aver svolto i controlli di regolarità registrerà i periodi dichiarati nel campo “GP2IC23” del Data Base Pensioni, con il codice 6, denominato “Ricovero indennizzato in struttura pubblica“. In questo modo, le procedure di calcolo per l’indennità di accompaganmento non genereranno un indebito.