Con la Circolare n. 41 del 12 settembre (“Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1° luglio 2023“), l’INAIL ha ufficializzato l’aumento delle indennità erogate a titolo di risarcimento ai lavoratori e alle loro famiglie a seguito di danno biologico subito sul lavoro.
Il nuovo indice va applicato agli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, ossia agli indennizzi in capitale e rendita dovuti dall’INAIL.
I nuovi importi rivalutati saranno corrisposti con il rateo di dicembre 2023 per quanto riguarda le rendite, mentre sono liquidati da luglio per quanto riguarda gli indennizzi in capitale. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati dal 1° luglio 2023.
Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico
La nuova rivalutazione si aggiunge all’incremento già riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti.
Il coefficiente di rivalutazione (pari ad 1.081) era già stato reso noto lo scorso maggio, sulla base delle rilevazioni Istat, e si applica dal 1° luglio 2023, traducendosi in una variazione media annua dell’8,1%, come disposto dal Ministero del Lavoro con DM n. 105 del 2 agosto scorso.
Per il calcolo dell’aumento dei risarcimenti bisogna tenere conto di parametri differenti in base alla natura dell’indennizzo spettante. In particolare, la rivalutazione si applica agli importi:
- degli indennizzi in capitale, tenendo conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo (DM 2 agosto 2022, n. 143)
- degli indennizzi in rendita per gli eventi cedcorrenti dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da relativa tabella (DM 12 luglio 2000).
A chi spetta l’indennizzo INAIL e l’aumento da luglio 2023
La rivalutazione riguarda le rendite e gli indennizzi in capitale liquidati dall’INAIL a partire dal 1° luglio 2023, in relazione ad eventi lesivi che hanno dato origine a danno biologico, erogate in misura proporzionale al grado di invalidità, con una franchigia del 6% (sotto la quale non spetta indennizzo):
- indennizzo in capitale per invalidità dal 6% al 16%;
- indennizzo in rendita dal 16% in su.
In caso di aggravamento entro dieci anni dall’infortunio o quindici anni dalla denuncia di malattia professionale, è ancora possibile chiedere l’indennizzo secondo lo schema sopra riportato. Stesso discorso per gli infortunati con postumi di grado compreso nelle percentuali indicate.