L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in merito alla retribuzione erogata a favore del lavoratore distaccato all’estero, sottolineando che l’accesso alla tassazione agevolata non viene meno neanche in caso di trasferte occasionali in patria.
Con la risposta all’interpello n. 428, il Fisco ha chiarito le regole relative al trattamento fiscale di un dipendente italiano distaccato per due anni in un altro paese UE e richiamato in Italia solo per brevi trasferte.
Questi spostamenti non compromettono lo svolgimento della prestazione lavorativa svolta all’estero in modo continuativo, purché il periodo di lavoro all’estero superi i 183 giorni all’anno.
Secondo l’articolo 51 comma 8-bis del TUIR, infatti:
Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Stando alla normativa, per il lavoratore distaccato all’estero è prevista la tassazione agevolata se il lavoro ha carattere di permanenza o sufficiente stabilità, se l’attività lavorativa costituisce l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e se l’esecuzione della prestazione lavorativa viene svolta all’estero in modo integrale.