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SFL compatibile con lavoro dipendente e autonomo

di Barbara Weisz

5 Settembre 2023 12:05

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Il Supporto formazione e lavoro è cumulabile con attività lavorative fino a 3mila euro lordi annui: regole per lavoro dipendente e autonomo.

Il Supporto formazione e lavoro, nuovo ammortizzatore sociale partito il primo settembre, è compatibile con attività lavorative entro determinate soglie di reddito. L’eventuale svolgimento di un’occupazione va comunque comunicato all’INPS nel momento in cui interviene, o all’atto di presentazione della domanda se già in essere.

Non sono compatibili, invece, altri sostegni per la disoccupazione. Vediamo tutte le regole sulla compatibilità in base alla circolare INPS 77/2023.

Chi ha diritto al Supporto formazione e lavoro

Il SFL è stato istituito dal decreto legge 48/2023, è operativo da settembre ed è riconosciuto a persone fra i 18 e i 59 anni, con determinati requisiti ISEE (fra gli altri, reddito familiare fino a 6mila euro annui). Prevede anche un percorso di formazione o inserimento lavorativo e un’indennità di 350 euro mensili.

La domanda si presenta all’INPS, le istruzioni sono contenute nella circolare sopra citata, dopo averla presentata bisogna sottoscrivere un Patto di attivazione digitale sul portale SIISL, contattare almeno tre agenzie per il lavoro, firmare un patto di servizio personalizzato in base al quale avviare poi una concreta iniziativa di inserimento al lavoro.

Compatibilità con attività da lavoro: soglie limite

L’ammortizzatore sociale, si legge nella circolare INPS, «è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura».

La soglia è pari a 3mila euro lordi annui, come previsto dall’articolo 3, comma 5, del dl 48/2023.

  • Per quanto riguarda il lavoro dipendente, fino a 3mila euro lordi annui non concorre alla determinazione dell’indennità. Se supera i 3mila euro, concorre alla quantificazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
  • Il reddito da lavoro autonomo o d’impresa è determinato in base alla principio di cassa (differenza fra ricavi e spese), e va comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre.

Attenzione: l’avvio dell’attività va comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive alla variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Che è successivamente aggiornato ogni trimestre prendendo come riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3mila euro lordi annui. Infine, la cumulabilità è fino a 3mila euro anche nel caso in cui il beneficiario percepisca altre indennità o benefici economici legati a percorsi di politica attiva.

Cumulo con altri lavori, comunicazione all’INPS

La presenza di un’attività lavorativa già in essere va necessariamente comunicata all’INPS contestualmente alla presentazione della domanda.

La procedura è la seguente: il richiedente deve dichiarare, nel quadro C del modello di domanda, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE e contestualmente dovrà compilare il modello “SFL–Com Ridotto”.

Esempio: se la dichiarazione sostituiva unica (di seguito, DSU) è presentata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2021.

Attenzione: all’atto della domanda vanno dichiarati anche gli ulteriori redditi e beni non compresi nell’ISEE che saranno valutati ai fini del riconoscimento della misura.

Nuovo lavoro in corso di SFL

Se invece la variazione occupazionale interviene nel corso del SFL, va comunicata attraverso il modello “SFL-Com Esteso”. Queste le tempistiche:

  • lavoro dipendente: entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se l’attività si protrae nel corso dell’anno solare successivo, bisogna compilare un nuovo modello “SFL-Com Esteso” entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.
  • Lavoro autonomo: entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività. E poi, entro il 15esimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio – marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Qualsiasi altra variazione nella situazione reddituale va comunicata entro 15 giorni dall’evento.

Incompatibilità

Infine, la legge (articolo 12, comma 2, dl 48/2023), prevede esplicitamente l’incompatibilità del SFL con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.