Le regole per la pensione vaticana sono stabilite dallo Statuto del Fondo Pensioni Vaticano (revisionato da Papa Francesco il 28 maggio 2015), che ha il compito di assicurare una copertura previdenziale al personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano e di altri organismi o enti gestiti dalla Sede Apostolica.
Lo Statuto prevede anche le condizioni per l’iscrizione al Fondo, i requisiti per il diritto alla pensione, le modalità di calcolo e di erogazione delle prestazioni, le fonti di finanziamento e le norme transitorie e finali. Una visione dettagliata delle regole pensionistiche vaticane è contenuta nello Statuto e nel Regolamento Generale del Fondo Pensioni del 15 dicembre 2003, che resta in vigore nella misura in cui non sia in contrasto con lo Statuto revisionato.
Vediamo in sintesi le regole e il calcolo della pensione vaticana, nonché le ipotesi di riforma annunciata.
Iscrizione al Fondo Pensioni Vaticano
Il Fondo prevede l’iscrizione di due categorie di persone: gli attivi e i pensionati, entrambi suddivisi in Conti come specificato nel Capo IV del Regolamento Generale. Gli iscritti attivi del Fondo 1992 e i dipendenti delle Amministrazioni incluse nell’ambito di applicazione dello Statuto possono essere iscritti come attivi.
Invece, possono essere iscritti come pensionati coloro che hanno diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite al momento della cessazione del rapporto di lavoro, i familiari superstiti dei deceduti aventi diritto a pensione, i silenti che maturano il diritto al trattamento pensionistico, i titolari di trattamenti pensionistici attribuiti ai sensi del Regolamento Pensioni 1992 e i titolari di trattamenti pensionistici in atto al 31 dicembre 1992, attribuiti ai sensi del Regolamento Pensioni 1963 e ricalcolati ai sensi dell’Art. 33 del Regolamento Pensioni 1992.
Gli attivi che non hanno diritto a maggiorazioni per il calcolo della pensione Vaticana sono iscritti al Conto ordinario, insieme ai pensionati che hanno maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche e che risultavano iscritti al Conto ordinario alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché ai familiari superstiti degli attivi e dei silenti.
Invece, gli attivi che hanno diritto a maggiorazioni per il calcolo della pensione Vaticana sono iscritti ai Conti speciali, insieme ai pensionati che hanno maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche e che risultavano iscritti al Conto speciale alla data di cessazione del rapporto di lavoro e ai loro familiari superstiti.
Infine, il Fondo istituisce un Conto di corrispondenza per ciascuna Amministrazione, nel quale sono iscritti i titolari di prestazioni specifiche e i titolari di trattamenti pensionistici diretti, indiretti e di reversibilità.
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Contribuzione valida per la pensione Vaticana
Ogni Amministrazione è tenuta a versare un contributo percentuale al Fondo per gli attivi iscritti presso il Conto ordinario o i Conti speciali. Tale contributo comprende anche la quota a carico del dipendente e si calcola sulla retribuzione ordinaria, che include lo stipendio base, gli scatti biennali, l’aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità, l’eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale e le indennità equiparate.
Il Cardinale Segretario di Stato determina la misura del contributo percentuale e della quota a carico del dipendente.
Il versamento del contributo al Fondo deve essere effettuato entro il decimo giorno successivo alla fine di ogni mese di competenza. Inoltre, la Segreteria di Stato può disporre contributi straordinari a carico delle Amministrazioni per mantenere l’equilibrio finanziario del Conto ordinario e dei Conti speciali.
La misura del contributo percentuale che bisogna versare al Fondo Pensioni Vaticano nel 2023 dipende dalla categoria di appartenenza del lavoratore e dal tipo di contratto. In generale, il contributo complessivo al Fondo Pensioni (compreso il contributo aggiuntivo pari all’1% a carico del lavoratore) è dovuto, per il 2023, sino al massimale annuo di €113.520,00.
- Per i lavoratori dipendenti della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano e degli altri organismi o enti gestiti dalla Sede Apostolica, il contributo percentuale è pari al 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.
- Per i lavoratori dipendenti delle istituzioni religiose o morali senza scopo di lucro che hanno aderito al Fondo Pensioni Vaticano, il contributo percentuale è pari al 27% della retribuzione imponibile, di cui il 18% a carico del datore di lavoro e il 9% a carico del lavoratore.
- Per i lavoratori dipendenti delle istituzioni religiose o morali senza scopo di lucro che hanno aderito al Fondo Pensioni Vaticano con la formula contributiva, il contributo percentuale è pari al 18% della retribuzione imponibile, di cui il 9% a carico del datore di lavoro e il 9% a carico del lavoratore.
- Per i lavoratori in servizio che hanno chiesto l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo Pensioni Vaticano per raggiungere il minimo di anzianità che dà diritto alla pensione (venti anni), il contributo percentuale è pari al 9% della retribuzione imponibile.
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Quali pensioni eroga il Fondo Vaticano
Il Fondo Pensioni del Vaticano eroga pensioni dirette agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e pensioni indirette o di reversibilità ai familiari aventi diritto a pensione come da Regolamento Generale del Fondo stesso.
Quando arriva la Pensione Vaticana
Attualmente, in Vaticano l’età pensionabile è fissata a 65 anni per i laici e 70 anni per il personale religioso, con un’esenzione per gli arcivescovi e i cardinali che possono continuare il servizio fino a 75 anni.
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Pensione di Vecchiaia
Il trattamento di pensione diretta di vecchiaia è riservato a coloro che soddisfano i seguenti requisiti:
- iscritti al Conto ordinario o ai Conti speciali, a meno che non siano previste disposizioni diverse nel Regolamento del personale dell’Ente di appartenenza o in altre normative.
- Il richiedente deve cessare dall’impiego o dal servizio dopo aver accumulato almeno venti anni di effettivo servizio.
Il trattamento di pensione diretta di vecchiaia inizia il giorno successivo a quello in cui il richiedente cessa l’impiego per raggiunti limiti di età.
Pensione di Anzianità
Il trattamento di pensione diretta di anzianità è concesso alle seguenti categorie di persone:
- Coloro che cessano dall’impiego o dal servizio dopo il periodo di collocamento in disponibilità, a condizione di aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio alle dipendenze degli Enti previsti nello Statuto.
- Chiunque si dimetta o rinunci all’ufficio dopo aver accumulato trentotto anni di effettivo servizio alle dipendenze degli Enti indicati nello Statuto, indipendentemente dall’età.
- Coloro che si dimettono o rinunciano all’ufficio dopo aver completato almeno trenta anni di effettivo servizio nelle stesse condizioni.
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di anzianità:
- nei casi di cessazione dall’impiego o dal servizio a causa di mancata riassunzione trascorso il periodo del collocamento in disponibilità o dimissioni, il trattamento di pensione inizia il giorno successivo alla cessazione.
- nel caso di dimissioni dopo aver accumulato almeno trenta anni di servizio, il trattamento di pensione inizia il giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età, a condizione che la posizione previdenziale del richiedente non sia stata estinta.
Pensione di Inabilità
Il trattamento di pensione diretta di inabilità, sia ordinaria che privilegiata, è concesso alle seguenti condizioni:
- Deve essere dispensato dal servizio ai sensi del Regolamento applicabile.
- Nel caso di inabilità non derivante da causa di servizio, è necessario aver accumulato almeno cinque anni di effettivo servizio.
- Nel caso di inabilità o infortunio derivante da cause di servizio, la durata del servizio effettivamente prestato non è rilevante.
Il trattamento di pensione di inabilità inizia il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Calcolo della Pensione Vaticana
Il calcolo della pensione per ciascuna di queste categorie si basa su una serie di parametri.
- Numero di anni e frazioni di anni di servizio prestato.
- Ultima retribuzione mensile maturata, che comprende diversi elementi retributivi.
- Eventuali aggiunte speciali di indicizzazione.
- Nel caso di pensione di anzianità, il calcolo può includere l’importo dell’ASI (Aggiunta Speciale di Indicizzazione).
È importante notare che il sistema prevede regole specifiche per determinare l’importo dell’ultima retribuzione mensile maturata, in particolare quando ci sono elementi retributivi come indennità fisse per responsabilità dirigenziale o altre indennità equiparate.
Inoltre, se il richiedente ha cessato il servizio durante periodi in cui è sospeso il conteggio dell’anzianità, il calcolo terrà conto dell’ultima retribuzione mensile maturata alla data della sospensione.
Calcolo pensione Vaticana diretta
Il valore mensile della pensione Vaticana immediata e diretta di vecchiaia, di anzianità (Art. 20) e ordinaria di inabilità (Art. 21) dipende dal numero di anni di servizio utile prestato ai fini pensionistici, moltiplicato per il 2% dell’ultima retribuzione mensile maturata
La retribuzione mensile maturata è composta dagli elementi di cui all’Art. 15, comma 1, dello Statuto, con esclusione dell’ASI, salvo i casi in cui nell’ultimo quinquennio si sia verificato passaggio di livello o attribuzione dell’indennità fissa per responsabilità dirigenziale o delle indennità ad essa equiparate o sospensione o cessazione di elementi retributivi che entrano nel computo del trattamento pensionistico. In tali casi, gli elementi dell’ultima retribuzione mensile sono determinati come disposto al successivo comma 3.
Rivalutazione pensione vaticana
Inoltre, viene aggiunto un importo speciale di indicizzazione (ASI) determinato moltiplicando il numero degli anni e frazione di anno del servizio utile nel limite massimo di quaranta per il 2% dell’importo dell’ASI che verrà erogato al dipendente in attività, inquadrato nel medesimo livello del pensionato, all’atto del collocamento in quiescenza.
La definizione di ultima retribuzione mensile maturata si riferisce alla retribuzione spettante al dipendente qualora avesse lavorato per l’intero mese nel quale si è verificata la cessazione dal servizio. In caso di elementi retributivi sospesi o cessati, la determinazione degli elementi dell’ultima retribuzione mensile maturata è convenzionale.
L’importo convenzionale della retribuzione di base è determinato quale media aritmetica degli importi mensili dell’ultimo quinquennio costituiti dalla retribuzione di base dell’ultima retribuzione mensile maturata e dalle restanti retribuzioni di base spettanti al dipendente.
L’importo mensile convenzionale degli scatti biennali di anzianità è determinato come media aritmetica dell’importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti al dipendente alla cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo, e dell’importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti al dipendente alla cessazione dal servizio ed in conformità alle tabelle retributive vigenti a tale data, qualora durante l’ultimo quinquennio non si fosse verificato alcun passaggio di livello o di categoria funzionale.
L’importo mensile convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate a tutti gli effetti alla indennità fissa per responsabilità dirigenziale è determinato sulla base delle disposizioni del comma 3.
Calcolo pensione Vaticana privilegiata di inabilità
La pensione privilegiata di inabilità (Art. 22) viene calcolata sulla base dell’ultima retribuzione mensile maturata dall’individuo, utilizzando gli stessi criteri della pensione Vaticana diretta. In ogni caso, il pensionato ha diritto ad un’anzianità pensionabile pari a 40 anni. Nel caso di inabilità permanente o morte dell’individuo a causa di fatti di servizio, il Fondo concede solo la pensione privilegiata, senza alcun obbligo di risarcimento danni a terzi.
Calcolo pensione Vaticana di reversibilità
L’importo della pensione Vaticana di reversibilità si basa sul calcolo del totale della pensione diretta che sarebbe spettata al pensionato se fosse ancora in vita. Le aliquote applicate sono le seguenti:
- il 60% per un superstite;
- il 70% per due superstiti;
- l’80% per tre superstiti;
- il 100% per oltre tre superstiti.
Nel caso di dipendenti deceduti per fatti di servizio, la pensione indiretta viene calcolata sulla base della pensione diretta privilegiata calcolata secondo l’Art. 22. Nel caso di più aventi diritto, la pensione indiretta o di reversibilità viene divisa equamente tra di loro, ad eccezione del coniuge superstite in condizione di vedovanza, che riceve una quota pari al 50% della pensione diretta che sarebbe spettata al pensionato se in vita.
La decorrenza della pensione indiretta è il primo giorno successivo a quello del decesso dell’attivo o del silente che ha maturato il diritto alla pensione. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del beneficiario di pensione. In caso di riduzione del numero di aventi diritto, la pensione viene ricalcolata in base alle aliquote previste nel primo comma.
Calcolo pensione Vaticana per riattivazione del rapporto di lavoro
Se un individuo titolare di trattamento pensionistico di anzianità decide di riprendere il lavoro con uno degli Organismi o Enti previsti nello Statuto, l’erogazione del trattamento pensionistico verrà sospesa per la durata del nuovo rapporto di lavoro. Alla cessazione del nuovo rapporto, il trattamento pensionistico sospeso verrà ripristinato e, se l’anzianità pensionabile corrispondente al trattamento ripristinato è inferiore a quaranta anni, verrà assegnato un ulteriore trattamento pensionistico basato sull’anzianità del nuovo rapporto di lavoro.
Pensione Vaticana minima
Il trattamento pensionistico minimo deve essere pari almeno al 50% della retribuzione mensile iniziale del primo livello funzionale-retributivo, come stabilito dalle tabelle appropriate. Questa regola si applica alla pensione di vecchiaia, ordinaria di inabilità e di reversibilità, a meno che non sia regolata da convenzioni internazionali. Inoltre, l’iscritto o i superstiti non devono percepire redditi complessivamente superiori al minimo indicato e il diritto alla pensione deve essere acquisito solo sulla base dei periodi di servizio effettivamente coperti da contribuzione nel Fondo.
Perequazione della pensione Vaticana
La perequazione della pensione Vaticana e prevede diverse disposizioni. In caso di conglobamento dell’ASI negli stipendi di livello, viene disposto il conglobamento dell’ASI maturato dai pensionati. Se ciò comporta una riduzione del trattamento pensionistico, viene corrisposto un assegno integrativo.
Gli importi delle pensioni vengono aumentati ogni anno in misura percentuale pari all’eventuale aumento del trattamento economico. Il meccanismo di perequazione si applica alle pensioni liquidate ai sensi dell’Art. 20, commi 1 e 2, secondo il criterio iniziale di media quinquennale.
Nel caso di pensionati titolari del trattamento minimo, la perequazione viene applicata alla pensione nella misura che risulterebbe dall’applicazione dei criteri ordinari, salva l’attribuzione del minimo come definito dall’Art. 25 ove superiore.
Cumulo e Totalizzazione della pensione Vaticana
Vi sono inoltre due meccanismi di calcolo del diritto alla pensione per i dipendenti degli Enti della Santa Sede. Il cumulo unilaterale prevede l’aggiunta dei periodi di servizio svolto presso il Fondo e quelli coperti da contribuzione in forme di previdenza presso altri Enti della Santa Sede indicati in appositi elenchi.
La totalizzazione unilaterale, invece, prevede l’aggiunta dei periodi di servizio presso il Fondo a quelli coperti da contribuzione in forme di assicurazione gestite da Istituzioni di altri Paesi, sempre in base ad elenchi approvati.
In entrambi i casi, una volta accertato il diritto al trattamento pensionistico, si determina l’importo effettivo del trattamento pensionistico spettante in base al solo servizio utile maturato presso il Fondo.
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Bilancio Fondo Pensioni Vaticano e ipotesi di riforma
Il Fondo Pensioni del Vaticano è al centro di crescenti criticità, come evidenziato nell’ultimo bilancio della Santa Sede per il consolidato 2021. La gestione previdenziale ha concluso con un deficit proiettato fino a un miliardo di euro, un riflesso dell’applicazione di normative che collegano le prestazioni a requisiti e situazioni finanziarie datate.
Stando a stime recenti, nei prossimi dieci anni dovrebbero andare in pensione circa 1500 persone, rappresentando praticamente un terzo dell’attuale forza lavoro distribuita tra varie entità vaticane come il Governatorato, la Gendarmeria, i Musei Vaticani, la Segreteria di Stato e molte altre. Questo scenario sta portando alla discussione di pre-pensionamenti, specialmente per le posizioni apicali, e di strategie per ridurre i costi del personale.
La crescita dell’apparato burocratico negli ultimi vent’anni è ormai insostenibile, e la necessità di ristrutturare e ottimizzare è diventata imprescindibile. Nonostante il Papa abbia espresso il desiderio di evitare licenziamenti e di rispettare la Dottrina Sociale della Chiesa, è chiaro che si debba agire per garantire la sostenibilità economica. La riduzione graduale dei più di 4.000 dipendenti laici è stata proposta e discussa sia nei vertici dei dicasteri che tra i cardinali che compongono il C9, un gruppo consultivo che si occupa della riforma della Curia vaticana.
Si delinea inoltre l’opportunità di una riforma, suggerita dal Prefetto per l’Economia, padre Guerrero Alves, che enfatizza l’importanza di introdurre tempestivamente misure correttive per garantire la stabilità finanziaria. Si prevedono aggiustamenti per il medio e lungo periodo, con l’obiettivo di assicurare la tranquillità delle pensioni per i circa 5.000 dipendenti vaticani, che includono sia laici che religiosi.
I redditi dei dipendenti rappresentano la base su cui si calcolano le pensioni anche nel Vaticano. Tuttavia, attualmente tali pensioni sono colpite dalla situazione economica, erose dall’inflazione e limitate da misure come il blocco degli adeguamenti al costo della vita, nonché da una sospensione temporanea degli scatti biennali di anzianità fino a marzo 2023.
Inoltre, le nuove assunzioni avvengono solitamente oltre i 30 anni di età, rendendo difficile, se non impossibile, raggiungere i requisiti di servizio richiesti per la pensione completa entro l’età pensionabile di 65/67 anni, anche se si è versata la contribuzione massima per 40 anni.
È da presumere che l’ingresso nel lavoro vaticano coinvolga attività pregresse, spesso svolte in Italia e assicurate presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). In parte, le contribuzioni italiane precedenti possono essere utilizzate per il cumulo dei versamenti, un’opzione prevista dalla Convenzione per la sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, stipulata il 16 giugno 2000 e confermata dall’Accordo amministrativo (pdf 116KB), è stata ratificata con la legge 19 agosto 2003, n. 244 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ampliando il campo di applicazione della precedente Convenzione del 6 giugno 1956. Tale accordo garantisce un trattamento pensionistico unificato, diviso proporzionalmente tra il Fondo Vaticano e l’INPS.
Va sottolineato che i sacerdoti assicurati presso il Fondo Clero dell’INPS, compresi coloro che sono italiani e risiedono in Italia o stranieri con servizio pastorale in diocesi italiane, non possono usufruire del cumulo internazionale poiché il Fondo Clero non trova corrispondenza nella normativa vaticana. Tuttavia, questi sacerdoti possono beneficiare della liquidazione delle pensioni in qualità di “dipendenti” assicurati presso il Fondo Pensioni.