Il Fondo di Previdenza del Clero e dei Ministri di Culto è l’ente previdenziale di riferimento per sacerdoti e ministri di culto (compresi quelli delle confessioni diverse dalla religione cattolica), gestito dall’INPS. L’iscrizione è d’obbligo dalla data di ordinazione sacerdotale o dall’inizio dell’attività, fino all’ottenimento della pensione di vecchiaia o di invalidità.
Istituito con la Legge 903/1973 e caratterizzato da una disciplina particolare, prevede prestazioni e regole contributive a sé. Vediamo dunque in dettaglio come funziona il calcolo della pensione nel Fondo Clero.
Contribuzione al Fondo Clero
La contribuzione al Fondo Clero è obbligatoria e deriva dallo status di ministro di culto, quindi comprende tutti i sacerdoti secolari dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero di culto.
I contributi, a carico degli iscritti, sono obbligatori e determinati annualmente e rivalutati come stabilito per le pensioni AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo precedentemente limitato ai cittadini italiani residenti è stato ampliato per includere i sacerdoti e i ministri di culto che non hanno cittadinanza italiana ma che prestano servizio in Italia presso diocesi italiane o Chiese o enti acattolici riconosciuti. Inoltre, l’obbligo si applica anche ai sacerdoti e ai ministri di culto italiani che lavorano all’estero al servizio di diocesi italiane e Chiese ed enti cattolici.
I sacerdoti secolari provenienti dall’estero, hanno l’obbligo di iscriversi, a partire dalla data in cui entrano al servizio delle diocesi italiane.
Il decreto interministeriale del 29 maggio 2022 ha fissato l’importo annuo della contribuzione per i membri del Clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a € 1.769,04 a partire dal 1° gennaio 2021.
Dal 1° gennaio 1987, l’Istituto Centrale Sostentamento del Clero si occupa direttamente dei contributi pensionistici per i sacerdoti nel Sistema del Sostentamento del Clero, compresi quelli Fidei Donum dal 1° marzo 1996.
Tuttavia, i sacerdoti secolari che non fanno parte di questo sistema devono personalmente versare i contributi obbligatori a loro carico. La responsabilità del versamento ricade sul sacerdote iscritto allINPS, che potrebbe essere chiamato a versare i contributi mancanti.
L’iscrizione obbligatoria cessa quando il sacerdote inizia a ricevere la pensione, quando non soddisfa più i requisiti per l’iscrizione (come la residenza in Italia) o quando cessa il ministero presbiterale, anche di fatto, come certificato dalla competente autorità ecclesiastica.
Inoltre, è possibile continuare volontariamente l’assicurazione IVS (Assicurazione Volontaria dell’Invalidità e della Vecchiaia) presso il Fondo Clero per coloro a cui è cessato l’obbligo di iscrizione.
Prestazioni erogate dal Fondo Clero
Il Fondo Clero eroga la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità e le prestazioni ai superstiti. Non prevede, invece, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, il supplemento di pensione e la pensione supplementare.
Pensione di vecchiaia e invalidità nel Fondo Clero
La pensione di vecchiaia è conseguibile con 68 anni e 20 anni di contribuzione, o con 65 anni e 40 anni di contribuzione.
La pensione di invalidità spetta agli iscritti impossibilitati di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico.
Prestazioni ai superstiti nel Fondo Clero
Le prestazioni ai superstiti spettano ai familiari di pensionato o iscritto con almeno 5 anni di contribuzione versata nel Fondo. Le aliquote percentuali sono previste nell’AGO.
=> Pensione reversibilità, calcolo importo
Calcolo della pensione Fondo Clero
Il calcolo delle pensioni nel Fondo Clero è unico rispetto ad altre forme di previdenza obbligatoria. Il sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero prevede un assegno minimo, pari all’importo del trattamento minimo erogato dall’AGO (525,38€ nel 2022), a cui si aggiunge una maggiorazione – pari a 5,88€ – per ogni anno di contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno di ulteriore contribuzione rispetto all’età per il pensionamento di vecchiaia.
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Cumulabilità del Fondo Clero
Il Fondo Clero è compatibile con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative, tra cui rientra anche l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Questo implica che è possibile mantenere contemporaneamente l’iscrizione al Fondo Clero e ad altri fondi previdenziali, consentendo di accumulare il diritto a prestazioni pensionistiche da diverse gestioni previdenziali.
Tuttavia, è importante notare che le prestazioni erogate dal Fondo Clero, incluso il pagamento minimo, non possono essere sommate per più di un terzo del loro importo con le pensioni provenienti da altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative, né con quelle dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 18 della legge 903/1973.
Il Fondo Clero presenta inoltre specifiche caratteristiche che limitano la possibilità di trasferire o utilizzare i contributi versati in altre gestioni previdenziali. I contributi versati nel Fondo Clero non sono ammissibili per il cumulo dei periodi assicurativi con contributi provenienti da altre gestioni della previdenza obbligatoria, ai sensi della legge 228/2012, né possono essere unificati secondo quanto previsto dalla legge 29/79.
Tuttavia, è consentita la totalizzazione nazionale conformemente al Decreto Legislativo 42/2006, con la contribuzione presente in altre gestioni. In questa situazione, la determinazione della quota a carico del Fondo deve seguire il sistema di calcolo contributivo puro o le norme specifiche del Fondo stesso, se l’iscritto ha già raggiunto i requisiti minimi per ottenere una pensione autonoma dalla stessa gestione.
È rilevante sottolineare che il Fondo Clero non offre la possibilità ai soggetti già in pensione di richiedere una pensione supplementare basata sulla contribuzione versata al Fondo Clero, nel caso in cui tale contribuzione non sia sufficiente per raggiungere i requisiti per una prestazione pensionistica autonoma. Tuttavia, l’articolo 19 della legge 903/1973 prevede un’opzione inversa: gli iscritti che abbiano contribuito all’assicurazione generale obbligatoria e non abbiano accumulato contributi sufficienti per una pensione autonoma hanno la possibilità di richiedere una pensione supplementare.