L’esonero contributivo al 60% per le assunzioni di giovani NEET introdotto dal Decreto Lavoro del maggio scorso: la riduzione dell’incentivo al 20% prevista in caso di cumulo con altri incentivi non riguarda il taglio del cuneo a beneficio del lavoratore in busta paga (ritenuta previdenziale IVS): lo ha precisato l’INPS,
La lavorazione delle domande, inoltre avviene in ordine cronologico con l’eccezione di quelle presentate entro il 15 agosto, per le quali rileva invece la data dell’assunzione. Vediamo tutto.
L’esonero contributivo per assunzioni NEET
L’articolo 27 del dl 48/2023 riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, anche in somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani NEET sotto i 30 anni, se assunti tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023.
L’incentivo è uno sconto contributivo al 60% per 12 mesi. I requisiti degli aventi diritto all’assunzione agevolata sono i seguenti:
- alla data dell’assunzione non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- sono registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
La circolare INPS 60/2023 fornisce tutti i dettagli sull’agevolazione. Con il messaggio 2923/2023 l’istituto previdenziale fornisce poi i nuovi chiarimenti sul cumulo degli incentivi.
Il cumulo incentivi NEET e a altre agevolazioni
L’esonero contributivo è compatibile con altre agevolazioni ma in questo caso scende al 20%. Questa riduzione, specifica l’INPS, va intesa non in senso oggettivo ma soggettivo, quindi «deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione».
Di conseguenza non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico (ritenuta IVS), previsto dal comma 281 della Legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del DL 48/2023. Si tratta del taglio del cuneo fiscale per la quota a carico dei lavoratori con RAL entro i 35mila euro.
In questo caso, l’esonero continua a essere al 60% e non si applica la riduzione del 20%.
Le aziende che eventualmente abbiano già presentato domanda dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, con riferimento all’esonero parziale al 20%, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.
Basta cliccare sul tasto “Rinuncia” presente nella procedura telematica già effettuata. Successivamente, possono presentare una nuova domanda per l’incentivo pieno (bisogna valorizzare l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo).
Lavorazione domande con doppio binario
Le istanze inviate entro il 15 agosto (ossia entro i 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico, avvenuto il 30 luglio) per assunzioni effettuate tra il primo giugno e il 30 luglio 2023 vengono elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Questa elaborazione sarà effettuata nel prossimo mese di settembre.
Fino a quando l’INPS non procede, la domanda è contrassegnata dallo stato “aperta” e può in ogni momento essere annullata dal datore di lavoro (se per esempio intende modificarla, deve annullare la precedente e inviare una nuova domanda).
Le istanze che riguardano assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (dal 31 luglio 2023) saranno elaborate in base all’ordine cronologico di presentazione.