L’elemento perequativo una tantum riconosciuto ai dipendenti pubblici con il rinnovo del contratto 2016-2018 e successivamente diventato parte integrante della retribuzione, entra a far parte della base pensionabile e del TFR/TFS a tutti gli effetti, con un conseguenze aumento delle due prestazioni (pensione e TFR).
Il messaggio INPS 3224/2023 chiarisce gli aspetti relativi alle diverse tipologie di contratti PA e spiega quali sono le voci su cui intervengono i cambiamenti.
Cos’è l’elemento perequativo
La voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 come emolumento mensile da marzo a dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni; successivamente è stato prorogato e infine, con il contratto 2019/2021, è stato assorbito nella retribuzione ordinaria.
Di conseguenza, cambiano anche le regole sull’imponibilità contributiva e gli effetti sulla pensione e sul TFS/TFR (trattamenti di fine servizio/fine rapporto).
In precedenza l’elemento perequativo era già valorizzato per il calcolo della pensione ma con alcune esclusioni: per esempio, non contava ai fini della quota A (riguarda solo i lavoratori con anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1992) e non era valutato ai fini della maggiorazione del 18% prevista per i dipendenti pubblici dalla legge 177/1976, e per il calcolo del TFR(TFS (la liquidazione).
I rinnovi contrattuali del pubblico impiego
Con gli ultimi rinnovi contrattuali, l’elemento perequativo entra a far parte della retribuzione ordinaria e di conseguenza viene valutato a fini di tutte le voci sopra esposte. Ecco i rinnovi contrattuali che rilevano:
- articolo 47 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 9 maggio 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia a decorrere dal 1° luglio 2022);
- articoli 3, 6, 9, 12 del CCNL del personale del comparto “Istruzione e ricerca”, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° febbraio 2023);
- articolo 76 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto il 16 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° gennaio 2023);
- articolo 97 del CCNL del comparto “Sanità”, sottoscritto il 2 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL (ossia dal 1° dicembre 2022).
Le nuovi voci di calcolo per la pensione e il TFR
Con questi rinnovi, specifica l’INPS, l’elemento perequativo cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare.
Di conseguenza, a partire dalle date sopra indicate per i singoli rinnovi, l’elemento perequativo di valuta anche in relazione alle seguenti voci:
- contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici;
- contribuzione ex ENAM (ente nazionale di assistenza magistrale);
- maggiorazione del 18% della base pensionabile, prevista dall’articolo 43 del Dpr 29 dicembre 1973;
- quota A: voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 503/1992.