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Calcolo pensione e aumenti per Guardia di Finanza e Carabinieri

di Noemi Ricci

29 Dicembre 2023 14:56

Aumenti 2024, calcolo pensione ed età pensionabile per Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza: requisiti per la pensione dei carabinieri e finanzieri.

Nel 2024 sono in arrivo novità e aumenti pensione per l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, che sono due delle cinque Forze Armate e Militari italiane, oltre l’Esercito, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare.

I Carabinieri afferiscono al Ministero della Difesa, mentre la GdF è parte integrante delle Forze Armate italiane, ma contemporaneamente anche delle quattro Forze di Polizia italiane.

=> CALCOLO PENSIONE ONLINE

Pensione carabinieri e finanzieri: regole e novità 2024

La Manovra 2024 ha previsto dal 2024 un aumento delle retribuzioni per il personale del comparto Difesa Sicurezza e Soccorso Pubblico (Forze di Polizia, Militari e Vigili del Fuoco) e misure compensative sulle pensioni già liquidate.

Previsto anche l’adeguamento delle tabelle retributive degli stipendi militari 2024 ed incrementi per le pensioni militari.

Le pensioni, di carabinieri e finanzieri sono gestite dall’INPS e vengono ottenute raggiungendo l’età massima prevista dal proprio grado o qualifica, insieme al requisito contributivo di 20 anni, con adeguamento alle speranze di vita. Tuttavia, sono previsti requisiti specifici per l’età pensionabile e possono accedere a pensioni anticipate sotto certe condizioni.

La pensione viene calcolata in base a vari fattori, tra cui l’età, il montante contributivo e le detrazioni fiscali.

Vediamo di seguito i dettagli sul funzionamento del sistema previdenziale per guardie di finanza e carabinieri, con le modalità di calcolo della pensione netta.

Quando vanno in pensione carabinieri e finanzieri?

I militari e i membri delle Forze Armate possono accedere alla pensione quando raggiungono l’età ordinaria, che di solito è di 61 anni con almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, l’età pensionabile varia in base al grado del militare e può superare i 65 anni per i gradi più alti come i generali e i dirigenti di polizia.

=> Quando vanno in pensione Forze Armate e Militari

Ai sensi dell’articolo 928 del D.Lgs. 66/2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

  • Generale di corpo d’armata: 66 anni;
  • Generale di divisione: 66 anni;
  • Generale di brigata: 64 anni;
  • Colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 62 anni.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Guardia di Finanza sono invece i seguenti:

  • Generale di Corpo d’Armata: 66 anni (Ruolo normale)
  • Generale di Divisione: 66 anni (Ruolo normale)
  • Generale di Brigata: 64 anni (Ruolo normale), 63 anni (Ruolo speciale e Ruolo aeronavale), 64 anni (Ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
  • Colonnello: 61 anni (Ruolo normale e Ruolo tecnico-logistico-amministrativo), 62 anni (Ruolo speciale), 61 anni (Ruolo aeronavale)
  • Tenente Colonnello: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Maggiore: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Capitano: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Tenente: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Sottotenente: 61 anni (tutti i ruoli)

Pensione Anticipata per carabinieri e GdF

A partire dal 1° gennaio 2023, il personale militare può lasciare il servizio in anticipo e ricevere la pensione anticipata, rispettando uno dei seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni;
  • anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • massima anzianità contributiva dell’80% entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni.

I colonnelli possono essere collocati in soprannumero al compimento dei 59 anni.

Calcolo della pensione netta per GdF e Carabinieri

Per quanto riguarda le pensioni del comparto sicurezza e difesa, nel 1997 è stata introdotta una legge per colmare il divario tra le pensioni calcolate con il sistema retributivo puro e quelle con il sistema misto, stabilendo un sistema più favorevole per il personale che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

Questo sistema, noto come “moltiplicatore X5Ti, prevede un incremento dell’importo dei contributi individuali, pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%). Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.d.F.) e a seguito dell’intervento del Dlgs 94/2017, anche per il personale delle Forze Armate, l’incremento opera come alternativa al collocamento in ausiliaria (previa opzione dell’interessato).

Il collocamento in ausiliaria avviene quando il personale militare cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado ricoperto. Tuttavia, la riforma delle Carriere del personale militare ha esteso la possibilità di collocamento in ausiliaria anche per chi ha compiuto almeno 40 anni di servizio effettivo, “equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età” (articolo 2229, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare).

Il moltiplicatore comporta un aumento mensile di circa duecento euro sulla pensione. Inoltre, per migliorare la congruenza tra la base imponibile del moltiplicatore e quella contributiva, l’INPS ha apportato delle modifiche. La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve comprendere la 13° mensilità, i sei scatti (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e le competenze accessorie (effettivamente percepite nell’anno) che superano il 18%. Anche nel caso in cui non vi sia eccedenza o trattamento accessorio, la base imponibile deve tenere conto della parte maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). Questa base imponibile è mediata su un periodo più ampio e corrisponderà alla base di calcolo del moltiplicatore, simile al metodo dell’aliquota percentuale usato per il calcolo dell’onere di riscatto.

Tuttavia, questa opportunità è applicabile prima dei 60 anni solo agli ufficiali e ai sottufficiali di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare, agli altri è concessa solo al personale che si ritira dopo aver compiuto 60 anni di età, generando una evidente disparità di trattamento tra Forze armate e Forze di Polizia.

La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha delineato cinque possibili scenari di cessazione dal servizio attivo che consentono l’opzione dell’incremento di pensione. Questi includono:

  1. il raggiungimento dell’età prevista per il grado e il ruolo di appartenenza;
  2. l’aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ) per gli Ufficiali che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità;
  3. la richiesta avanzata dopo aver prestato almeno 40 anni di servizio militare effettivo;
  4. la richiesta avanzata se il militare si trova a non più di cinque anni dal raggiungimento dell’età limite e ha i requisiti per la pensione di anzianità;
  5. la richiesta avanzata alla fine del mandato triennale per le Autorità di Vertice.

Tra queste opzioni, quella che evidenzia la maggior disparità di trattamento è la quarta, che riguarda i militari che si avvicinano al limite di età e hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità, che possono beneficiare del moltiplicatore anche prima del sessantesimo anno, mentre tale opzione è preclusa ai finanzieri, così come ai poliziotti.

In tutti i casi, la pensione netta di carabinieri e finanzieri, così come per tutti i lavoratori, viene calcolata sottraendo le tasse e imposte dal lordo e aggiungendo le detrazioni spettanti. Il calcolo è simile a quello dello stipendio netto. La formula è pertanto:

pensione netta = pensione lorda – [(IRPEF dovuta + addizionali) – detrazioni IRPEF spettanti]

=> Dichiarazione dei redditi: tutte le detrazioni fiscali 2023

Stima della pensione per Guardia di Finanza e Carabinieri

Per stimare la pensione futura, occorre conoscere il montante contributivo, l’età della pensione e i coefficienti di trasformazione applicati al montante individuale in base all’età in cui si va in pensione.

Coefficiente di Sostituzione

Il tasso di sostituzione rappresenta il rapporto tra la prima pensione e l’ultimo stipendio prima della pensione. Le pensioni calcolate con il sistema contributivo possono arrivare al massimo al 70% dell’ultima retribuzione.

Aliquota Retributiva per il Sistema Misto

Per il personale militare soggetto al sistema misto (vecchio metodo retributivo e metodo contributivo), è stata stabilita un’aliquota retributiva del 2,44% per il calcolo della pensione al 31.12.1995, secondo una sentenza della Corte dei Conti del 2021.

Novità per le pensioni dei militari 2024

Oltre al rinnovo contrattuale, nel 2024 dovrebbero arrivare novità anche sul fronte delle pensioni dei militari. Un emendamento alla Manovra 2024 ha infatti aggiunto 105 milioni di euro ai fondi già destinati agli aumenti contrattuali del comparto pubblico, compreso il comparto Difesa. Il Dipartimento della Funzione Pubblica per il 2024 ha inoltre simulato una tabella degli aumenti degli stipendi dei militari dal 2024: l’incremento medio mensile per i carabinieri sarà di 189 euro lordi, per i finanzieri di +194.

Si prevede l’utilizzo di una parte dei fondi per la stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare per i lavoratori delle Forze dell’Ordine e i loro familiari.

Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, dal primo gennaio 2022, coloro che andranno in pensione o che sono già andati in pensione godranno di un calcolo più favorevole del montante contributivo accumulato. Questo si tradurrà in pensioni più alte per il personale delle Forze dell’ordine. Questa decisione è stata presa perché il personale delle Forze dell’ordine si ritira solitamente diversi anni prima, quindi versano meno contributi previdenziali nel corso della propria carriera, rispetto ad altri lavoratori.