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Guida al calcolo della pensione nel Fondo Elettrici

di Noemi Ricci

7 Agosto 2023 16:01

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Calcolo pensione Fondo elettrici nell'INPS: analisi delle regole per il calcolo delle prestazioni previdenziali dei lavoratori del settore elettrico.

Per il calcolo della pensione, i lavoratori del settore elettrico fino a qualche anno fa facevano riferimento all’ormai ex Fondo elettrici. Nonostante sia confluito nell’INPS dal 2000,  mantiene alcune peculiarità: i titolari di posizioni assicurative e trattamenti pensionistici al 31.12.1999 sono passati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) in evidenza contabile separata ma sono ancora soggetti ad alcune regole previste dall’originario Fondo.

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Vediamo, in dettaglio come funziona il calcolo della pensione per questi lavoratori iscritti all’ex Fondo elettrici.

Chi era iscritto all’Ex Fondo Elettrici

Il Fondo riguardava i dipendenti ENEL e delle aziende private (con almeno 15 dipendenti), che producono, trasformano e commercializzano energia elettrica, escludendo dirigenti, apprendisti e lavoratori a tempo determinato (art. 2 della legge 293/1956).

Calcolo della pensione nel Fondo Elettrici

A causa del pro rata, gli assicurati presso l’ex Fondo Elettrici godono ancora oggi di regole per il calcolo della pensione diverse rispetto agli altri assicurati, in particolare, con riferimento alle anzianità maturate prima del 1997.

Solo dal 1° gennaio 1997, infatti, la normativa è stata completamente armonizzata con il Decreto legislativo 562/1996. Per i lavoratori del Fondo Elettrici, il calcolo della pensione si articola in cinque quote:

  • Quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92;
  • Quota B1, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994;
  • Quota B2, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996;
  • Quota B3, per il servizio utile dall’1.1.1997 al 31.12.2011;
  • Quota C per quanto riguarda il sistema di calcolo contributivo (dal 1996 per chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; dal 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla predetta data).

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Quota A: le regole per il calcolo della pensione

Per quanto riguarda la Quota A, riferita alle anzianità contributive maturate sino al 1992, si fa riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi sei mesi di servizio (ragguagliandola all’anno intero).

La retribuzione teorica è determinata secondo l’articolo 14 della legge 293/1956 e viene coefficientata con un rendimento del 2,514% per ogni anno di servizio con iscrizione al fondo. A differenza dell’assicurazione comune, non vi sono massimali o tetto pensionabile.

Regole per le Quote B e C

Con riferimento all’anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 (Quota B1), la Riforma Amato (Dlgs 503/1992) ha introdotto cambiamenti significativi, tra cui l’allungamento del periodo di ricerca della media della retribuzione pensionabile (dagli ultimi sei mesi agli ultimi dieci anni) e l’abbattimento del 27,5% della retribuzione pensionabile eccedente l’ultimo tetto pensionabile vigente nell’AGO.

Con riferimento all’anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 (Quota B2), l’aliquota di rendimento è stata ridotta dal 2,514% al 2% per ogni anno di anzianità, allineandosi a quella prevista nell’assicurazione generale obbligatoria.

Il processo di convergenza si è concluso solo a partire dal 1° gennaio 1997 (Quota B3) con l’applicazione delle stesse regole dell’AGO. Anche i lavoratori iscritti al Fondo Elettrici hanno dovuto affrontare un abbattimento della retribuzione superiore al primo tetto pensionabile (oltre i 48.279,2€), ma con il mantenimento del numero di settimane di riferimento per la RMS.

Per quanto riguarda l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996, per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, si applica il sistema contributivo (Quota C). Per gli altri lavoratori, il calcolo contributivo è entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2012.

Anzianità massima valorizzabile e limiti della pensione

Il Dlgs 562/1996 ha consentito il computo di un servizio utile fino a un massimo di 40 anni (2080 settimane), mentre in precedenza la pensione era calcolata in quarantesimi della retribuzione pensionabile, fino a un massimo di 35 quarantesimi, pari all’88% della retribuzione della Quota A.

Tuttavia, è stato stabilito che la pensione massima erogabile con il sistema retributivo non può superare l’88% della retribuzione pensionabile per le anzianità maturate prima del 1996 o l’80% per le anzianità maturate successivamente secondo l’AGO.

L’utilizzo della contribuzione nel Fondo Elettrici

La contribuzione versata nel Fondo Elettrici può essere utilizzata per costituire una posizione assicurativa nell’AGO, come previsto dall’art. 28 e 29 della legge 293/1956 e della legge 322/1958, con possibilità di operazioni di ricongiunzione onerosa, totalizzazione nazionale e cumulo dei periodi assicurativi.

Le prestazioni previdenziali per i lavoratori del Fondo Elettrici

I lavoratori del Fondo Elettrici hanno diritto alle stesse prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’AGO, inclusa la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti.