PER l’Assegno Unico, in presenza di ISEE difforme (ossia in caso di omissioni o difformità), dal mese di novembre l’INPS paga solo l’importo minimo, in attesa delle correzioni o dei chiarimenti del contribuente.
Con le vecchie regole, invece, avrebbe versato l’importo che risultava in base all’ISEE da correggere effettuando successivamente il conguaglio. Vediamo cosa è cambiato.
L’ISEE difforme taglia l’Assegno Unico
Le indicazioni sulle nuove modalità sono contenute nel messaggio 2856/2023 dell’INPS, come integrato dal messaggio 2913/2023: se risultano difformità sull’ISEE, l’istituto invia una comunicazione con la quale segnala la presenza degli elementi dell’ISEE da regolarizzare. Il destinatario ha diverse modalità a disposizione per effettuare le conseguenti correzioni.
Nel frattempo, l’Assegno Unico viene versato nella misura minima (50 euro per ogni figlio a carico, oppure 25 euro per i maggiorenni fino a 21 anni).
Come correggere l’ISEE
Il contribuente può nel frattempo regolarizzare la propria posizione utilizzando una delle seguenti modalità, a seconda del caso:
- richiedere al CAF la rettifica della DSU trasmessa in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
- presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità;
- presentare una nuova DSU priva di difformità.
Documenti utili per correggere l’ISEE
Se le incongruenze riguardano il patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione giustificativa, quale:
- la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, l’estratto conto) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare.
Se invece riguardano il reddito, si può presentare la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in base alla quale l’omissione/difformità segnalata non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata).
Ricalcolo l’Assegno Unico dopo le correzioni ISEE
Dopo avere ricevuto la documentazione che spiega l’errore, l’INPS ricalcola l’importo e versa di conseguenza l’assegno unico. Vengono riconosciute le eventuali integrazione spettanti rispetto ai mesi in cui l’assegno unico è stato pagato al minimo.