Per la maggior parte dei percettori, il Reddito di Cittadinanza è di fatto terminato a fine luglio, resta invece fino al 31 dicembre per i nuclei in cui ci sono minori, ultrasessantenni o disabili. C’è poi il caso degli inoccupabili presi in carico da parte dei servizi sociali: fin quando non avviene questo passaggio, il RDC resta sospeso.
Vediamo esattamente quali sono le regole previste in questa specifica fattispecie.
Requisiti RDC per la presa in carico dei servizi sociali
In base al Messaggio INPS 2835/2023 la presa in carico da parte dei servizi sociali riguarda «solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa».
Lo conferma il Ministero del Lavoro: in base alle nuove FAQ, infatti, la presa in carico da parte dei servizi sociali non è prevista per i nuclei che presentano solo bisogni di tipo lavorativo, perché in quel caso i componenti in età attiva sono indirizzati ai Centri per l’impiego e viene meno il requisito della non attivabilità al lavoro.
Diversamente, il limite temporale dei sette mesi di RDC nel 2023 non si applica ai percettori del Reddito di Cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro (il riferimento normativo è l’articolo 13, comma 5, del decreto 48/2023). In questi casi non c’è neppure la sospensione RDC e si continua a percepirlo fino a fine anno.
Come avviene la presa in carico dei servizi sociali
La procedura è la seguente: i servizi sociali, entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all’INPS tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico. Decorso tale termine, in assenza della suddetta comunicazione, l’erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023».
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Quando scatta la sospensione temporanea RDC
In base alle regole, al momento si possono verificare due fattispecie:
- presa in carico già avvenuta entro luglio, ossia entro i sette mesi di fruizione massima del RDC nel 2023 e quindi non scatta la sospensione e si prosegue fino al 31 dicembre mentre dal 1° gennaio viene sostituito dall’Assegno di Inclusione;
- presa in carico non avvenuta al 31 luglio (pur in presenza dei requisiti( ed allora il RDC resta sospeso fino alla presa in carico (entro il 31 ottobre) per poi ripartire fino a fine anno con il riconoscimento degli arretrati dal 31 luglio.
La situazione attuale
Al momento ci sono 88mila nuclei familiari in condizione di fragilità (aggiuntivi rispetto alla platea dei 159mila nuclei che hanno ricevuto notifica si sospensione RDC) per i quali i servizi sociali hanno avviato la fase della valutazione successiva alla presa in carico i primi di luglio. Dopo una fase transitoria durante la quale continueranno a prendere il RDC, transiteranno nell’Assegno di inclusione da gennaio 2024.
Della platea di 159mila nuclei con RDC sospeso, una quota sarà presa in carico dai servizi sociali secondo le modalità sopra indicate mentre per la restante parte, i componenti in età da lavoro tra 18 e 59 anni e dunque potenzialmente interessati dal nuovo sussidio denominato “Supporto per la Formazione e il Lavoro”, dovranno rivolgersi ai Centri per l’impiego.
Per questi soggetti occupabili, il Ministero del Lavoro ha fatto sapere che la piattaforma SIISL di gestione del SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro) sarà attiva dal 1° settembre.