Aliquote, salari medi convenzionali, retribuzione da utilizzare per il calcolo dei versamenti: l’INPS dettaglia le regole 2023 per i contributi volontari in agricoltura.
Il documento di prassi è la circolare 69/2023, che riguarda tutti i lavoratori del settore autorizzati ai versamenti volontari, con regole e importi differenziati.
Agricoltura, contributi volontari: importi 2023
Per i lavoratori agricoli dipendenti, l’aliquota è la stessa prevista per la generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) per il 2023. Quindi, il 29,9%, di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Cè anche una differenziazione fra coloro che sono stati autorizzati prima o dopo il 31 dicembre 1995. In tabella, i contributi dovuti per il 2023.
Per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue. E’ pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione: per il 2023, quindi, il 29,90%.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari applicano i salari medi convenzionali, determinati con decreto direttoriale del Lavoro 21 giugno 2023 (repertorio 103/2023). Le aliquote sono le stesse previste per i dipendenti. L’allegato 1 alla circolare contiene gli elementi della retribuzione da utilizzare per il calcolo.
Coloni e mezzadri nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, a seconda che siano autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
- Nel primo caso, bisogna consultare l’allegato 2 alla circolare per determinare gli importi.
- Nel secondo caso, si paga un contributo volontario settimanale determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente.
Contributo base e integrativo
Per le domande accolte con decorrenza 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 297/1982).
Il contributo base è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente, applicando l’aliquota dello 0,11%.