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Calcolo pensione per il personale di Polizia di Stato e Penitenziaria

di Noemi Ricci

22 Gennaio 2024 08:20

Le regole 2024 per il calcolo della pensione della Polizia di Stato e Penitenziaria: requisiti anagrafici, contributivi e novità sull'aliquota di calcolo.

La Polizia di Stato è una delle quattro Forze di Polizia italiane e dipende dal Ministero dell’Interno, il Corpo di Polizia Penitenziaria fa invece capo al Ministero della Giustizia. L’Ente preposto alla gestione delle pensioni dei poliziotti è comunque l’INPS ed il calcolo dell’assegno previdenziale dipende dall’età e dall’incarico ricoperto, dai contributi versati e dalle eventuali maggiorazioni ma con regole proprie.

=> Calcolo della pensione online

Le Forze di Polizia non sono soggetti alla Legge Fornero, per cui hanno regole proprie per la pensione, anche se è previsto un adeguamento alle speranze di vita ogni due anni per alcune categorie. Esaminiamo dunque in questo articolo i requisiti 2024 e le novità di legge riguardanti la pensione del personale delle Forze di Polizia.

Quando vanno in pensione i Poliziotti

La pensione per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria viene erogata più tardi rispetto a Guardia di Finanza e Carabinieri, a causa della finestra mobile di 12 mesi, che decorre a partire dal raggiungimento dell’età per la pensione anche se non si sono ancora maturati i contributi necessari per ritirarsi. Per andare in pensione i poliziotti devono aver accumulato almeno 20 anni di contributi.

Età per la pensione di vecchiaia nelle Forze di Polizia

I requisiti anagrafici variano in base al ruolo svolto, con l’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia che va dai 61 ai 66 anni.

Limiti ordinamentali

  • 61 anni: agenti, ispettori, sovrintendenti, primo dirigente, vicequestore aggiunto e commissario
  • 64 anni: dirigenti superiori
  • 66 anni: dirigenti generali
NB: in mancanza dei requisiti per la pensione di anzianità al momento del raggiungimento del limite di età ordinamentale, si resta in servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:
  • Limiti ordinamentali + 1 anno + finestra mobile di 12 mesi
  • Pensione di anzianità + finestra mobile

Nel primo caso, dunque, si va concretamente in pensione secondo il seguente schema:

  • Dirigente Generale 65 anni
  • Dirigente Superiore 63 anni
  • Qualifiche inferiori 60 anni

Pensione anticipata per le Forze di Polizia

Tutti i membri delle Forze di Polizia sono soggetti alla finestra mobile di 12 mesi, il che significa che possono andare in pensione entro un anno prima o dopo l’età pensionabile prevista.

Anche per il personale di Polizia esiste però la possibilità di ottenere una pensione anticipata. I requisiti per la pensione anticipata dei poliziotti prevedono in tutti i casi 35 anni di contributi.

Per le qualifiche inferiori si può andare in pensione anticipata a 58 anni se il diritto è stato maturato entro il 2011 (a 54 anni se entro il 31 dicembre del 2011 è stato raggiunto l’80% della massima anzianità contributiva), mentre possono ritirarsi a 63 anni i dirigenti superiori o assimilabili, a 65 anni i dirigenti generale o in simile inquadramento.

Esiste inoltre la possibilità di andare in pensione a qualsiasi età se si hanno 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (con finestra mobile di 15 mesi).

Ricapitolando:

  • 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (finestra mobile 12 mesi)
  • 54 anni di età e la massima anzianità contributiva al 31/12/2011 (finestra mobile 12 mesi)
  • 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età (finestra mobile 15 mesi)

Anche le persone che sono state destituite dal servizio possono accedere alla pensione di polizia seguendo gli stessi criteri dei loro ex colleghi.

Come si calcola la pensione in Polizia

Il collocamento a riposo avviene al raggiungimento dell’età massima per restare in servizio. Tuttavia, il calcolo della pensione dipende dall’inquadramento professionale. In generale, per poter fare il calcolo della pensione, è necessario avere almeno 20 anni di contributi.

Il sistema previdenziale di un dipendente dipende dall’anzianità contributiva accumulata entro il 31 dicembre 1995 presso l’INPS. Come per le altre pensioni gestite dall’Istituto, esistono tre tipologie di calcolo della pensione:

  1. Sistema Retributivo (2/R): Se l’anzianità contributiva è uguale o superiore a 18 anni entro il 31 dicembre 1995, il dipendente rientra nel sistema retributivo, il più favorevole. La pensione sarà calcolata sulla base dell’anzianità di servizio e dell’ultima retribuzione.
  2. Sistema Misto (2/M): Se l’anzianità contributiva è inferiore a 18 anni entro il 31 dicembre 1995, il dipendente rientra nel sistema misto. La pensione sarà formata da tre quote, corrispondenti alle diverse fasi della carriera: A (fino al 31/12/1992), B (dal 01/01/1993 al 31/12/1995) e C (dal 01/01/1996 in poi).
  3. Sistema Contributivo (2/C): Se il dipendente ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, il suo sistema di calcolo sarà totalmente contributivo, che normalmente è il meno vantaggioso.

=> Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto

Con la promulgazione del D.L. 201/2011 (Governo Monti/Fornero), tutti i dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2012, sono entrati nel sistema contributivo, anche se conservando alcuni diritti del sistema precedente.

Per il sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa su un’analisi della base contributiva mensile, sommata per tutti gli anni utili e moltiplicata per un coefficiente di trasformazione relativo all’età interessata.

Per il sistema retributivo, il calcolo è più complesso e dipende dall’anzianità contributiva raggiunta al 31 dicembre 1995. Si considera la percentuale di calcolo in quota A e quota B, con riferimento all’art. 44 del DPR 1092/1973, e si moltiplica per l’ultima retribuzione lorda.

Il sistema misto combina elementi dei due sistemi precedenti, con tre quote che corrispondono a diverse fasi della carriera lavorativa.

Calcolo quota retributiva della pensione

Con la circolare n. 44 del 2022, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha introdotto nuove disposizioni riguardanti il calcolo delle pensioni per il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, sia per coloro che sono ancora in servizio che per quelli già in quiescenza.

Questa modifica è stata resa necessaria in seguito alle sentenze n.1 e 12 della Corte dei Conti Sezioni riunite, che hanno chiarito l’interpretazione dell’art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 in merito al calcolo delle pensioni.

Di conseguenza, l’INPS ha stabilito l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per il calcolo della pensione retributiva per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria, in sostituzione dell’aliquota precedente che era del 2,33%. L’aliquota di rendimento del 2,44% verrà applicata per ogni anno di anzianità utile maturata fino al 31 dicembre 1995. Questa misura è valida solo per l’anzianità inferiore a 18 anni.

L’applicazione dell’aliquota del 2,44% è stata estesa anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria tramite l’art. 1, comma 101 della Legge di bilancio 2022 (n. 234/2021). In precedenza, questa aliquota era riservata solo al personale militare di Esercito, Marina ed Aeronautica, oltre alle categorie equiparate di Carabinieri e Guardia di Finanza.

È importante notare che l’aliquota verrà applicata solo ai contributi accreditati entro il 31 dicembre 1995 e riguarderà esclusivamente la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Per i contributi maturati dopo il 1° gennaio 1996, il calcolo pensionistico avverrà invece sulla base del sistema contributivo.

Esempio di calcolo per i poliziotti che vanno in pensione

Ma nel concreto, come avviene il calcolo della pensione per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria? Ad esempio, se un lavoratore ha maturato 10 anni di contributi nel sistema retributivo, avrà diritto al 20% della retribuzione media percepita negli ultimi anni, calcolato con l’aliquota del 2% per ogni anno di contributi. Tuttavia, con l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, il calcolo cambia per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria, che riceverà il 2,44% per ogni anno di anzianità.

Questo si traduce in un beneficio maggiore per coloro che hanno accumulato un’anzianità elevata prima del 1° gennaio 1996, in quanto l’aliquota più alta verrà applicata per tutti gli anni utili fino al 1995.

Esempio di ricalcolo per i poliziotti già in pensione

Per chi è già in pensione, la disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e verrà applicata sia alle nuove prestazioni liquidate a partire da questa data, che a quelle liquidate entro il 31 dicembre 2021. Tuttavia, non verranno corrisposti arretrati per i ratei maturati prima del 1° gennaio 1996, poiché la norma non è retroattiva. Questo differisce dalla situazione del personale militare e delle categorie equiparate, che riceveranno anche gli arretrati con l’applicazione dell’aliquota del 2,44%.

Trattamento di Fine Servizio

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) è un’indennità di uscita per i dipendenti pubblici, erogata al momento del pensionamento. Il TFS può essere più favorevole del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), un fondo che sostituisce il TFS per i dipendenti del settore privato. Il TFS ha tempi di pagamento più rapidi rispetto al TFR e alcune agevolazioni fiscali. Per calcolare il TFS, si considera l’ultima retribuzione annua lorda e si applicano detrazioni e aliquote fiscali per ottenere il TFS netto.

Maggiorazioni nella Pensione delle Forze di Polizia

Come per le altre professioni della difesa, anche nel calcolo della pensione per le Forze di Polizia, è importante considerare le maggiorazioni. Tuttavia, la riforma delle pensioni per le Forze di Polizia ha introdotto nuove norme e imposto vincoli sul periodo ammesso al conteggio. Le maggiorazioni possono conferire un vantaggio di almeno 5 anni in termini di contributi, ma in passato si potevano ottenere anche fino a 10 anni di vantaggio sulla pensione.