I beneficiari del Reddito di Cittadinanza con figli minori che finora hanno percepito d’ufficio (con integrazione dei due trattamenti e accredito assieme alla ricarica del mese successivo) l’Assegno Unico, devono nuovamente presentare domanda in vista dell’avvio della fase transitoria della riforma RdC, che prevede l’abolizione dello strumento e la sua sostituzione con nuovi ammortizzatori sociali (Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e lavoro).
Le famiglie che terminano di percepire il Rdc a fine luglio, entro fine mese devono dunque presentare domanda di AUU. Il chiarimento è contenuto nel messaggio INPS 2632/2023.
Stop RdC: domanda di Assegno Unico entro luglio
In base al comma 113 della legge 197/2022, la misura del Reddito di Cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, sottolinea l’INPS, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza, disciplinata dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 230/2021.
Pertanto, in presenza del diritto all’Assegno unico e universale per figli a carico, bisogna presentare la domanda, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di Cittadinanza. Esempio: chi prende il RDC fino a luglio, dovrà presentare la domanda di AUU entro la fine di questo mese; chi continua a percepirlo fino a fine anno, ha tempo fino al 31 dicembre per presentare la domanda di Assegno Unico.
RdC fino a dicembre in attesa di chiamata dei servizi sociali
La necessità di inoltrare domanda di Assegno Unico vale anche nelle ipotesi in cui il RdC sia stato sospeso in attesa della presa in carico da parte dei servizi sociali prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto 48/2023.
La norma prevede che il diritto al RdC prosegua fino al 31 dicembre 2023 per coloro che, in quanto non attivabili al lavoro, vengono presi in carico dai servizi sociali. I quali devono comunicare all’INPS di aver avviato la procedura entro il 31 ottobre 2023. Nel caso in cui non lo facciano entro fine luglio, però, il Rdc viene temporaneamente sospeso dopo i primi sette mesi in cui è ancora valido per tutti. E poi, eventualmente, riattivato dopo l’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali, con il versamento delle mensilità arretrate.
Ebbene, anche in quest’ultimo caso (sospensione del RdC in attesa della presa in carico dei servizi sociali) bisogna presentare la domanda di Assegno Unico. Che verrà riconosciuto per l’intero importo spettante, salvo poi conguaglio nel caso in cui dopo la presa in carico da parte dei servizi sociali riprenda il RdC fino alla fine dell’anno.
La riforma del Rdc in sintesi
Ricordiamo in estrema sintesi che il Reddito di cittadinanza viene sostituito da due nuovi strumenti
- L’Assegno di Inclusione (ADI) spetta a partire dal gennaio 2024, in presenza di determinati requisiti ISEE, a nuclei in cui sono presenti persone con disabilità, componenti minorenni, persone con almeno 60 anni di età, componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione.
- Il Supporto per la formazione e lavoro, invece, è previsto dal 1° settembre 2023, con l’obiettivo di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. E’previsto un assegno mensile di 350 euro per un massimo di 12 mensilità. La platea degli aventi diritto: età compresa tra 18 e 59 anni, ISEE familiare in corso di validità non superiore a 6mila euro annui, mancanza dei requisiti per accedere all’ADI.
NB: il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023.
Tutti i dettagli nel Messaggio INPS del 12 luglio 2023.