L’ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Farmacisti) è l’ente previdenziale che si occupa della gestione della pensione dei farmacisti. Ma come è regolamentato l’accesso alla pensione per i farmacisti?
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Andiamo ad analizzare i requisiti per accedere alla pensione ENPAF, le tipologie di contributi che devono essere versati durante la carriera lavorativa per la pensione di vecchiaia, anticipata, di invalidità o reversibilità.
Come funziona la pensione ENPAF
La pensione ENPAF dei farmacisti richiede almeno 68 anni e 9 mesi, almeno 30 anni di contributi effettivi e 20 anni di attività. L’età richiesta potrebbe subire adeguamenti periodici in base all’incremento della speranza di vita.
Il sistema previdenziale adottato dall’ENPAF prevede una correlazione tra l’entità della futura prestazione pensionistica e l’entità della contribuzione versata a quota intera. La riduzione della contribuzione comporta una riduzione della pensione spettante. Il valore nominale della pensione viene aggiornato periodicamente in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Quanto prende di pensione un farmacista?
La somma che i farmacisti ricevono come pensione dipende dall’ammontare dei contributi versati ogni anno. Ad esempio, per un iscritto che ha iniziato a versare dopo il 1 gennaio 2004 e ha maturato i requisiti richiesti, ovvero 30 anni di contribuzione intera, la pensione mensile lorda è di circa 516,46 € per 13 mensilità, ovvero circa 6714 euro l’anno.
In caso di contribuzione ridotta, l’importo va riferito alla percentuale di riduzione applicata. Il versamento del contributo di solidarietà non produce pensione.
Per calcolare la propria pensione ENPAF è possibile utilizzare il servizio gratuito di PMI.it che consente di stimare sia l’importo che la decorrenza della pensione.
Quando possono andare in pensione i farmacisti
Le prestazioni pensionistiche dell’ENPAF si dividono in:
- pensioni dirette (di vecchiaia e di invalidità);
- pensioni ai superstiti (di reversibilità e indiretta).
A partire dal 1° gennaio 2016, l’istituto della pensione di anzianità è stato abrogato e non è più possibile presentare domande per il trattamento di anzianità. L’ENPAF riconosce anche i trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione e di cumulo.
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Pensione di vecchiaia ENPAF
La pensione di vecchiaia dell’ENPAF richiede che si abbia un’età di almeno 68 anni e 9 mesi, 30 anni di iscrizione e contribuzione effettiva all’Ente e 20 anni di attività professionale. Per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione, si trascura la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi, mentre quella superiore vale per un anno intero.
La pensione di vecchiaia è compatibile con il mantenimento dell’iscrizione e la contribuzione versata dopo il pensionamento produce la liquidazione di un supplemento. Per richiedere la liquidazione della pensione, è necessario compilare e inviare la modulistica disponibile sul sito dell’ENPAF, allegando i documenti richiesti.
La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile o al primo giorno del mese successivo in cui i requisiti vengono raggiunti se non soddisfatti al momento del compimento dell’età pensionabile.
Pensione di invalidità ENPAF
La pensione di invalidità viene concessa a coloro che sono iscritti e assicurati presso l’ENPAFe che soddisfano i seguenti requisiti:
- essere inabili in modo assoluto e permanente a svolgere la propria attività professionale;
- essere di età inferiore all’età pensionabile;
- avere almeno cinque anni di contribuzione;
- aver effettivamente versato contributi per almeno tre anni nel quinquennio precedente la richiesta di pensione.
L’invalidità viene accertata da medici convenzionati con l’ENPAF e l’Ente può effettuare controlli sanitari periodici per verificare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.
L’importo della pensione di invalidità, se l’anzianità di iscrizione e contribuzione è inferiore a venti anni, viene calcolata in base al numero e all’importo dei contributi effettivamente versati, ma viene comunque rapportata a un periodo di venti anni.
La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa e non è cumulabile con la pensione di vecchiaia. Se il pensionato soddisfa i requisiti per la pensione di vecchiaia al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità si converte in pensione di vecchiaia.
Inoltre, nel periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno di iscrizione, il titolare di pensione di invalidità non ha diritto alla riduzione della contribuzione previdenziale obbligatoria.
La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
Pensioni ENPAF ai superstiti
L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti eroga due tipologie di pensione ai superstiti:
- la pensione di reversibilità viene erogata in favore dei superstiti di soggetti deceduti che erano già titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità ENPAF;
- la pensione indiretta, erogata in favore dei superstiti di un iscritto che al momento del decesso non era titolare di pensione, ma aveva già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o poteva vantare almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettive, di cui 3 nel quinquennio precedente la data dell’evento.
La pensione ai superstiti spetta al coniuge del pensionato o dell’assicurato non titolare di pensione ENPAF. Anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti, ma solo se è separato con “addebito” e titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.
Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti se è titolare di assegno divorzile, non si è risposato e l’ex coniuge deceduto era contribuente ENPAF prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui il farmacista premorto si fosse risposato, l’ex coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e il coniuge superstite concorrono sulla stessa quota di pensione, la cui misura percentuale sarà stabilita dal giudice con sentenza.
Il coniuge perde il diritto alla pensione ai superstiti nel caso in cui si risposi.
La pensione ai superstiti spetta anche ai figli del pensionato o dell’assicurato, che devono essere legittimi, legittimati, adottivi, naturali o legalmente riconosciuti. I figli devono essere minori di 18 anni, studenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni che frequentano una scuola secondaria di primo o secondo grado e sono a carico del genitore al momento del decesso e che non svolgono attività lavorativa, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e non svolgono attività lavorativa, o inabili in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, di qualunque età e a carico del genitore al momento del decesso.
Per ricevere la pensione di superstiti, ad eccezione del coniuge e i figli minori, viene richiesto di essere a carico del defunto al momento della sua morte. Il termine “a carico” si riferisce alla situazione in cui il superstite dipende economicamente dal defunto e riceve un reddito inferiore al trattamento minimo INPS maggiorato del 30%.
La Corte Costituzionale ha stabilito che i figli studenti, titolari di pensione di reversibilità, conservano il diritto alla pensione anche se svolgono attività lavorative precarie e saltuarie con reddito esiguo. Il reddito massimo lordo annuo conseguibile dallo studente per mantenere il diritto alla pensione è stato stabilito dall’ENPAF in euro 2.840,51.
I nipoti sono equiparati ai figli legittimi e legittimati e possono beneficiare della pensione ai superstiti se sono di età inferiore ai 18 anni e affidati ai nonni e viventi a carico degli ascendenti al momento del decesso.
La misura della pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione di reversibilità ENPAF:
60% | al coniuge |
80% | al coniuge e un figlio |
100% | al coniuge con due o più figli |
Se hanno diritto alla pensione ai superstiti solo i figli, le aliquote sono le seguenti:
70% | un figlio |
80% | due figli |
100% | tre o più figli |
I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
Se hanno diritto alla pensione ai superstiti i genitori, le aliquote sono le seguenti:
15% | un genitore |
30% | entrambi i genitori |
Per i superstiti fratelli o sorelle, se hanno diritto alla pensione di reversibilità, le aliquote sono le seguenti:
15% | un fratello / sorella |
30% | due fratelli / sorelle |
45% | tre fratelli / sorelle |
60% | quattro fratelli / sorelle |
75% | cinque fratelli / sorelle |
90% | sei fratelli / sorelle |
100% | sette fratelli / sorelle |
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione di spettanza dell’assicurato.
Per richiedere la pensione ai superstiti, è necessario utilizzare i moduli disponibili nella sezione apposita e inviare la domanda tramite posta raccomandata o PEC.
Pensioni ENPAF in totalizzazione
La totalizzazione permette di cumulare i contributi previdenziali versati in più gestioni al fine di ottenere un’unica pensione. È possibile totalizzare anche se si raggiungono i requisiti minimi per la pensione in una gestione, ma non si è ancora titolari di un trattamento pensionistico diretto. La domanda di pensione in totalizzazione va presentata alla Cassa nella quale si è ancora iscritti.
La contribuzione coincidente viene considerata una volta sola per la valutazione dei requisiti minimi, ma concorre interamente alla formazione della misura della pensione. La liquidazione è a carico delle singole gestioni e il pagamento viene effettuato dall’INPS. La totalizzazione è applicabile per:
- la pensione di vecchiaia in totalizzazione che si matura al compimento del 66° anno di età con 20 anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali che non devono essere completamente coincidenti con quelli presenti presso l’altra o le altre gestioni previdenziali;
- la pensione di anzianità in totalizzazione che si ottiene con 41 anni di contributi provenienti da diverse gestioni previdenziali, a condizione che non siano coincidenti. La decorrenza è fissata a 21 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti;
- la pensione di invalidità in totalizzazione, che viene concessa in base ai requisiti richiesti dal sistema pensionistico a cui la persona interessata è iscritta al momento in cui diventa inabile. In questo caso, la pensione inizia a essere pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata all’ente che gestisce l’assicurazione a cui l’interessato è o è stato iscritto;
- la pensione indiretta in totalizzazione: in caso di morte del titolare di una pensione di vecchiaia o di anzianità, ogni gestione provvederà a liquidare la pensione di reversibilità per la quota che riguarda il defunto. La pensione ai superstiti viene concessa in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti dalla forma pensionistica del defunto. Se viene concessa una pensione ai superstiti, essa decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del defunto.
La decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è fissata a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (Legge n. 122/2010).
Pensioni ENPAF in cumulo
Il cumulo delle pensioni consente di unire i periodi di contribuzione versati in più gestioni previdenziali per ottenere un’unica pensione, senza costi aggiuntivi. La legge n. 232/2016 ha esteso il cumulo anche alle Casse di previdenza dei professionisti e ha introdotto la possibilità di ottenere la pensione anticipata, che si matura con un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
La domanda va presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione e i periodi assicurativi non devono essere coincidenti. La contribuzione coincidente viene considerata una sola volta per il raggiungimento dei requisiti minimi, ma concorre interamente alla formazione della pensione.
Il cumulo si differenzia dalla ricongiunzione in quanto è gratuito e non comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente. Le prestazioni liquidabili sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta.
Indennità di maternità
L’ENPAF eroga anche l’indennità di maternità alle farmaciste che non ricevono copertura indennitaria da parte di enti di previdenza terzi.
Hanno diritto all’indennità le donne che svolgono attività professionali autonome, disoccupate temporanee e involontarie, titolari, socie, collaboratrici di impresa familiare e associate agli utili di farmacia o parafarmacia.
La prestazione copre la gravidanza e il puerperio, l’interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici e l’adozione o affidamento del minore.
L’indennità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento. In caso di mancata possibilità di prendere a riferimento il reddito da lavoro autonomo, l’indennità è corrisposta nella misura dell’80% di cinque mensilità del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato.
La misura dell’indennità minima per l’anno 2023 è pari a € 5.610,80 lordi. La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile, che per l’anno 2023 è pari a € 28.054.
Quanti contributi pagano i farmacisti?
Il pagamento dei contributi previsti dal regolamento dell’ENPAF è obbligatorio per tutti i suoi iscritti. Esistono tre tipologie di contributi:
- contribuzone “intera”, garantisce il diritto alla pensione ENPAF per i titolari di farmacie, i collaboratori impiegati nelle farmacie familiari, i professionisti autonomi, i soci che beneficiano degli utili e coloro che si occupano di parafarmacie;
- “ridotta“, garantisce un trattamento previdenziale proporzionale all’importo versato alla fondazione ed è richiedibile da coloro che svolgono più attività professionali o dagli esercenti con contratto a tempo determinato;
- “di solidarietà“, è richiesta agli iscritti che hanno aderito alla fondazione a partire dal 2004 e varia dall’1% al 3% del contributo integrale per i disoccupati. Inoltre, i contributi obbligatori possono beneficiare di una riduzione compresa tra il 33% e l’85%.
Nel 2023, gli iscritti all’ENPAF dovranno versare i contributi previdenziali, assistenziali e per la maternità, che variano in base alla fascia di appartenenza e alla scelta di eventuali riduzioni. Inoltre, è previsto un Contributo associativo una tantum di 52 euro, ad eccezione dei neoiscritti che optano per il contributo di solidarietà.
La scadenza per il pagamento delle rate è fissata al 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto 2023, mentre chi versa solo il contributo di solidarietà dovrà farlo entro il 30 giugno.
Riportiamo di seguito le aliquote contributive ENPAF 2023:
Contributo | Previdenza | Assistenza | Maternità | TOTALE |
---|---|---|---|---|
Intero | 5.002,00 | 30,00 | 9,00 | 5.041,00 |
Doppio | 10.004,00 | 30,00 | 9,00 | 10.043,00 |
Triplo | 15.006,00 | 30,00 | 9,00 | 15.045,00 |
Riduzione del 33,33% | 3.335,00 | 30,00 | 9,00 | 3.374,00 |
Riduzione del 50% | 2.501,00 | 30,00 | 9,00 | 2.540,00 |
Riduzione dell’85% | 750,00 | 30,00 | 9,00 | 789,00 |
Solidarietà 3% (dipendenti) | 150,00 | 30,00 | 9,00 | 189,00 |
Solidarietà 1% (disoccupati) | 50,00 | 30,00 | 9,00 | 89,00 |
Riduzione della quota annuale
Le riduzioni contributive sono previste per esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente, disoccupati temporanei e involontari, non esercenti attività professionale e pensionati ENPAF. Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta avrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.
La percentuale di riduzione può essere del 33,33%, del 50% o dell’85%, a seconda delle situazioni specifiche. Tuttavia, non tutti hanno diritto alla riduzione massima dell’85%. È importante tenere presente le condizioni necessarie per ottenere la riduzione massima, che variano a seconda dello status lavorativo e della situazione di disoccupazione involontaria.
Categoria | Riduzione 33,33% | Riduzione 50% | Riduzione 85% |
---|---|---|---|
Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Disoccupati temporanei e involontari | ✔️ | ✔️ | ✔️ (fino a 5 anni) |
Non esercenti attività professionale | ✔️ | ✔️ | – |
Pensionati ENPAF non esercenti attività professionale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pensionati ENPAF che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria | ✔️ | ✔️ | – |
Per coloro che non hanno diritto a nessuna riduzione, esiste la possibilità di aderire al Fondo di Solidarietà, che prevede un contributo percentuale ridotto e offre specifiche condizioni.
Le regole per la contribuzione e le riduzioni del contributo variano per gli stagisti, gli specializzandi e i borsisti. Nel caso degli stagisti e degli specializzandi, l’ENPAF considera che non sia configurato l’esercizio di attività professionale, a meno che la borsa di studio non comporti un’attività professionale specifica.
Per i borsisti che svolgono attività professionale per più di 6 mesi e un giorno senza altre coperture previdenziali obbligatorie, è richiesta la contribuzione intera. Tuttavia, alcune borse di studio riconosciute dall’università comportano l’obbligo di versamento contributivo alla Gestione Separata INPS e permettono la richiesta della riduzione dell’85% del contributo ENPAF o l’adesione al Fondo di Solidarietà.
La riduzione della quota annuale del contributo ENPAF può essere richiesta presentando un’apposita domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo all’iscrizione per i nuovi iscritti, o entro il 30 settembre dell’anno in corso per gli iscritti già esistenti.
Se il periodo utile per la riduzione viene raggiunto dopo il 30 settembre, il termine di decadenza viene prorogato fino al 31 dicembre. È importante verificare se si soddisfano i requisiti per la riduzione prima di presentare la domanda di iscrizione o cancellazione dall’Ordine dei farmacisti.
La domanda di riduzione del contributo viene accettata se l’iscritto si trova in una delle condizioni che danno diritto alla riduzione per almeno 6 mesi e un giorno nell’anno solare o per almeno la metà più un giorno in un anno frazionato.
Restituzione dei contributi
L’ENPAF prevede la possibilità di restituire i contributi previdenziali a coloro che, al compimento del 68º anno di età e previa cancellazione dall’Albo, non hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno 2003 e viene decurtata dell’aliquota percentuale corrispondente alla copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte. I contributi versati a partire dall’anno 2004 non vengono restituiti.