L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali, sottolineando come sia necessario fare riferimento al CCNL di settore per quanto riguarda le deroghe.
Secondo l’INL, le deroghe previste in favore delle attività stagionali, soprattutto se numeriche, devono basarsi su quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale viene applicato quanto previsto dal Testo unico dei contratti.
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Secondo il Decreto 81/2015, infatti, il numero di assunti o somministrati a termine non può superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato già operativi presso l’azienda facendo riferimento al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione contrattuale.
Se viene applicato il CCNL, tuttavia, è quest’ultimo a prevedere specifiche normative specifiche per il lavoro in somministrazione.