Fra le novità del Decreto Lavoro, c’è una rimodulazione delle sanzioni per i datori di lavoro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
E’ una modifica favorevole alle aziende perché rapporta le pene pecuniarie all’importo omesso, mentre prima era prevista una multa in misura fissa, per di più particolarmente salata. Resta però la reclusione da uno a tre anni se si superano i 10mila euro di versamenti omessi. Vediamo tutto.
Contributi omessi: cosa cambia
La modifica del Decreto Lavoro è prevista dall’articolo 23 del DL 48/2023. Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso», in luogo della somma da 10mila a 50mila euro precedentemente prevista.
Stiamo parlando dell’omesso versamento di ritenute che il datore di lavoro trattiene dalla busta del lavoratore, e poi non versa all’istituto previdenziale. Il riferimento normativo è l’articolo 2 del decreto 463/1983, in base al quale:
le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 153/1969, devono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
Le nuove sanzioni per omesso versamento
Se il datore di lavoro trattiene le somme dalla busta paga del dipendente e poi non le versa all’Istituto previdenziale, possono scattare sanzioni sia amministrative sia penali, a seconda dell’entità dell’importo omesso. Per la precisione, il comma 1-bis del sopra citato articolo di legge prevede che:
- se l’omesso versamento è superiore a 10mila euro annui, scatta la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
- se l’importo omesso non è superiore a 10mila euro annui, si applica la nuova sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Con la modifica viene recuperata la proporzionalità fra la violazione e la sanzioni, mentre la precedente formulazione comportava una multa minima di 10mila euro anche a fronte di mancati versamenti per importi molto bassi.
Per esempio, a fronte di un omesso versamento di 100 euro, ora la sanzioni andrà da 150 a 400 euro, mentre prima comunque partiva da un minimo di 10mila euro.
Tempi più lunghi per la notifica delle violazioni
Il Dl Lavoro allunga anche i tempi per la notifica delle violazioni, portando la scadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’omesso versamento (in pratica, fino a due anni). Questo vale solo per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal primo gennaio 2023, mentre per quelle precedenti resta il termine di 90 giorni.
In tutti i casi il datore di lavoro non è punibile o sanzionabile se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento.