Il Decreto Lavoro (DL 48/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio) introduce alcune novità in materia di contratti a termine, favorendo una maggiore flessibilità se non ci sono previsioni diverse nei contratti collettivi di lavoro.
In pratica, si ritorna alle causali tecnico organizzative dell’ordinaria attività aziendale, senza la necessità di eventi straordinari, motivata però da una esigenza temporanea che giustifichi l’applicazione della proroga.
Nuove causali di rinnovo
Con il testo del Decreto vengono introdotte tra le causali che rendono possibile il rinnovo dei contratti a termine successivamente alla scadenza dei primi 12 mesi, sebbene la proroga non possa superare i 24 mesi complessivi:
- casistica prevista dai contratti collettivi;
- necessità di natura tecnica, organizzativa o produttiva, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva e solo entro il 31 dicembre 2024;
- sostituzione di altri lavoratori.
Le nuove causali sostituiscono quelle previste all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e b-bis) del dlgs 81/2015.
Durata della proroga
Per quanto riguarda la durata del contratto a termine, secondo il Decreto lavoro è possibile prolungarla solo con il consenso del lavoratore e qualora la durata iniziale del sia inferiore a 24 mesi, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi indipendentemente dal numero dei contratti.
Nel caso in cui il numero dei rinnovi sia superiore ai limiti stabiliti, inoltre, il contratto viene trasformato in tempo indeterminato dalla decorrenza della quinta proroga.