Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio e la conseguente entrata in vigore del Decreto Lavoro, diventa effettiva la riforma del Reddito di Cittadinanza.
A partire dal 1° gennaio 2024 lascerà il posto all’Assegno di inclusione, misura destinata ai soli nuclei familiari con disabili, minori e over 60. Ai soggetti occupabili, ammessi o esclusi dal nuovo Assegno, è rivolta una seconda misura, di natura personale: il Supporto per la formazione e il lavoro, attivato invece dal 1° settembre 2023. per colmare il “vuoto” lasciato dal RdC.
Ad ogni modo, i percettori del Reddito e della Pensione di Cittadinanza mantengono il beneficio fino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Vediamo come funzionano, a quanto ammontano e quali requisiti servono per accedere ai due sussidi.
Quanto vale l’Assegno di inclusione
Il beneficio economico sarà erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione».
L’importo massimo erogabile sarà di 6.000 euro annui, pari ad un massimo di 500 euro mensili più un eventuale contributo aggiuntivo per l’affitto fino a 280 euro al mese per pagare l’affitto nel caso in cui si sia stipulato un contratto di locazione regolare.
Per i nuclei composti da tutte persone con almeno 67 anni o da 67enni e disabili, l’assegno mensile sale a 630 euro ma l’integrazione per l’affitto scende a 150 euro.
L’assegno minimo è comunque pari a 480 euro all’anno ed in tutti i casi è esente IRPEF.
A chi spetta l’Assegno di inclusione
Per accedere all’Assegno di inclusione, i richiedenti dovranno rispettare nuovi requisiti al momento della domanda e per la durata del beneficio:
- residenza in Italia di almeno cinque anni di cui gli ultimi due continuativi, anche per i membri del nucleo che rientranti nella scala di equivalenza (la continuità della residenza si intende interrotta per assenze di almeno due mesi continuativi oppure quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto);
- ISEE di 9.360 euro;
- reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza (base incrementata per chi paga l’affitto fino a un massimo di 3.360 euro all’anno e, se il nucleo è composto da persone tutte di 67 anni o da 67enni con altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito è di 7.560 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza);
- patrimonio immobiliare, esclusa l’abitazione principale, non dovrà superare i 150.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare (escluse navi, imbarcazioni e veicoli di cilindrata elevata) non potrà superare i 30.000 euro;
- patrimonio mobiliare non superiore a 6mila, più altri 2mila euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10mila euro, incrementato di ulteriori mille euro per ogni minorenne successivo al secondo (i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
NB: Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.
Scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base 1, è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2 ed ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
- di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
- di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo per il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico né per i periodi di interruzione della residenza in Italia.
Quanto dura l’Assegno di inclusione
L’Assegno di inclusione potrà essere richiesto online all’INPS (prevede sanzioni in caso di dichiarazioni false). Il sussidio sarà erogato su richiesta ed avrà una durata di 18 mesi; dopo una pausa di un mese, potrà essere rinnovato per altri 12 mesi.
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
Vincoli e obblighi lavorativi
Per accedere al nuovo sussidio sarà necessario iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e, dopo la convocazione presso il Centro per l’Impiego (entro 120 giorni), aggiornare ogni tre mesi la propria posizione presso patronati o servizi sociali e centri per l’impiego.
I nuclei beneficiari dell’Assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (entro 60 giorni). Vi sono tenuti i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Sono esentati i non occupabili (disabili, minori, ultrasessantenni).
Per i componenti occupabili del nucleo – ossia coloro che hanno una età compresa tra 18 e 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili” – è fatto obbligo, a pena la decadenza dal beneficio, di accettare un’offerta di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale se almeno al 60% dell’orario a tempo pieno) con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, o se a tempo determinato (anche in somministrazione) fino a 80 km dal domicilio.
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso per la durata del contratto.
Supporto per la formazione e il lavoro di attivazione al lavoro
Dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato ai soggetti in condizioni di povertà assoluta senza requisiti per l’Assegno di inclusione ed agli occupabili dei nuclei percettori di Assegno.
Nello specifico, questo contributo – che è personale, – viene riconosciuto ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta (con ISEE entro 6.000 euro annui), facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e ai componenti di nuclei che percepiscono l’Assegno ma che non sono calcolati nella scala di equivalenza.
Significa che nella stessa famiglia possono esserci più percettori di questo supporto economico finalizzato a riqualificarsi per trovare prima lavoro.
Dopo aver stipulato il patto di servizio si possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e l’inclusione in progetti di formazione, anche scelti in via autonoma. Nel patto di servizio, il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro.
Il patto di servizio personalizzato può anche prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL).
Sono ammessi progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Fra le attività ammesse c’è anche il Servizio civile universale.
Chi parteciperà a questi progetti formativi, compresi quelli utili alla collettività, riceverà un’indennità di partecipazione di 350 euro per un periodo massimo di 12 mensilità.
Per mantenere il diritto al beneficio è obbligatorio aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dandone conferma almeno ogni novanta giorni ai servizi competenti, a pena sospensione del sussidio.