Come previsto, ci sono anche alcune misure sulle pensioni nei provvedimenti sul lavoro approvati dal Governo il primo maggio. Alcune erano attese, come la proroga del contratto di espansione e il nuovo calendario per la domanda della pensione precoci, ma c’è anche una novità relativa alla ricongiunzione dei contributi che invece è relativamente inaspettata. E’ contenuta nel disegno di legge sul lavoro, quindi dovrà ora essere andare in Parlamento. In pratica, cambia il modo di conteggiare la rivalutazione del montante contributivo, con uno svantaggio per chi sceglie questo strumento: l’operazione sarà meno conveniente. Vediamo tutto, ricordando che il consiglio dei ministeri del primo maggio ha approvato un decreto Lavoro, che sarà quindi immediatamente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (è il provvedimento in cui ci sono, fra le altre cose, il taglio del cuneo fiscale e le modifiche ai contratti a termine), e andrà alle Camera per la conversione in legge, e un ddl sempre in materia di lavoro, che come detto intraprenderà invece il normale iter parlamentare di approvazione.
Ricongiunzione contributi più onerosa
La ricongiunzione dei contributi consente di trasferire i versamenti effettuati presso enti previdenziali differenti presso un unico soggetto, che alla fine calcolerà la pensione con le proprie regole. Per effettuare questa operazione, bisogna pagare un onere che sostanzialmente copre l’armonizzazione delle diverse regole previste dai vari enti pensionistici, e che finora prevedeva che fosse applicato un tasso di rivalutazione del 4,5%.
La ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, si legge nel comunicato del Governo, verrà d’ora in poi effettuata allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL. E dal momento cha media degli ultimi cinque anni del prodotto interno lordo è abbondantemente inferiore al 4,5%, significa che si sceglie la ricongiunzione avrà una rivalutazione del montante contributivo inferiore ed un onere in proporzione più elevato (poichè le due voci si scomputano).
I contributi versati in gestioni diverse, a seconda dei casi, ricordiamo che possono anche essere valorizzati attraverso altri istituti previsti per legge, che invece sono gratuiti, come la totalizzazione o il cumulo dei contributi (versati preso gestioni diverse ma dello stesso ente), che però prevedono alla fine che ogni ente calcoli pro rata la quota di pensione maturata.
Domanda pensione precoci, nuove finestre
Per quanto riguarda la pensione precoci, la novità riguarda l’allineamento della scadenze per presentare la domanda a quella prevista per l’APE Sociale. Significa che viene introdotta la data del 15 luglio anche per questa tipologia di pensione. In pratica, chi ha i requisiti per ritirarsi con la cosiddetta Quota 41 (ci vuole almeno un anno di contribuzione versata prima del compimento dei 19 anni), potrà presentare domanda entro il 31 marzo o entro il 15 luglio, oltre che entro il 30 novembre (fino a questo momento invece la domanda andava presentata entro il 31 marzo o il 30 novembre).
Contratto di espansione
Infine, il contratto di espansione viene prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2025. Si tratta di uno scivolo pensionistico attivabile in specifiche situazioni di crisi aziendale, previo accordo sindacale, nei confronti di lavoratori a cui mancano al massimo cinque anni alla pensione, a fronte di nuove assunzioni. L’azienda sostanzialmente paga una somma pari alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto.