Limitare i tirocini extracurricolari solo ai soggetti con difficoltà rappresenta una norma illegittima che non può essere applicata: questo il parere espresso dalla Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Veneto contro uno degli articoli contenuti nella Legge di Bilancio dello scorso anno.
La sentenza 70/2023 sottolinea che i tirocini devono restare un’opportunità fruibile da parte di tutti i soggetti, esattamente come previsto dalla normativa attuale.
Tale limitazione determina un’indebita invasione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale.
La Legge 234/2021 (la Manovra 2022) demandava a un futuro accordo tra Stato e Regioni la creazione di linee guida condivise per revisionare la disciplina dei tirocini extracurriculari, basate su criteri che ne limitavano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale.
Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale ricade solo sulle Regioni, sottolineando come la disposizione che circoscrive l’applicazione dei tirocini a soggetti in difficoltà non permetta alle Regioni di introdurre, in sede di accordo, differenti scelte formative.
Facendo riferimento a una sentenza precedente (sentenza n. 287 del 2012), inoltre, la Corte ha ricordato come sia stata definita illegittima una disposizione statale che limitava la promozione dei tirocini extracurricolari unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. Pertanto, anche restringere il campo di applicazione dei tirocini ai soggetti con difficoltà rappresenta una normativa da rigettare.