I datori di lavoro sono tenuti a versare il ticket di licenziamento a favore dei lavoratori che si dimettono durante il periodo coperto dal congedo di paternità.
A precisarlo è l’INPS, che con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 ha fornito chiarimenti precisi relativamente agli aspetti contributivi in caso di dimissioni per paternità.
Per l’intera durata del congedo di paternità il lavoratore che ne fruisce non può essere licenziato, precisamente fino al compimento di un anno di età del figlio. Anche in caso di dimissioni volontarie, inoltre, il neo-padre ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sono avvenute tra i due mesi prima la data presunta del parto e fino al compimento di un anno di età del bambino.
L’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.lgs n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.