Assegno unico 2023 più alto per nuclei con figli piccoli e per famiglie numerose, maggiorazioni per figli disabili maggiorenni permanenti: sono novità previste dalla Legge di Bilancio (commi 357 e 358 della legge 197/2022), sulle quali ora interviene la circolare applicativa INPS n. 41/2023.
Pagamento Assegno Unico
Cambiano le tempistiche di accredito dell’Assegno Unico figli:
- dal 10 al 20 di ogni mese saranno pagati gli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;
- dal 20 al 30 del mese, saranno messe in pagamento le nuove domande pervenute nel mese precedente e gli assegni che – rispetto al mese precedente – subiscono variazioni familiari o ISEE.
Assegno Unico 2023
Dal 1° gennaio è salito del 50% l’importo dell’assegno per i figli a carico di età inferiore a un anno e quello per i nuclei familiari con almeno tre figli, in relazione a quelli nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 43.240 euro. E tenendo presente che, dal 1° marzo, le prestazioni sono pagate in base alle ISEE 2023.
Comunicazione di variazione Assegno Unico
Chi stava già prendendo l’Assegno unico nel 2022 non deve fare niente, a meno che non siano intervenute variazioni che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, che nel caso vanno comunicate all’INPS.
In caso di nascita di un nuovo figlio, ad esempio, la variazione – che dà diritto al ricalcolo della prestazione per il nuovo nato – va comunicata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.
Invio prima domanda Assegno Unico
Chi non ha mai percepito la prestazione deve presentare domanda. In ogni caso, per avere le maggiorazioni bisogna presentare anche l’ISEE 2023. In caso contrario, viene sempre versata solo la somma minima prevista per la prestazione (50 euro al mese più la rivalutazione ISTAT, per un importo di 54 euro). Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati dal marzo 2023.
Esempi pratici
Nel nucleo familiare nasce un figlio in gennaio 2023. La domanda di assegno unico può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.
- Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.
- Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.
Ricalcolo Assegno unico maggiorato
Dal 1° gennaio 2023, come detto, l’importo è incrementato del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Per le mensilità di gennaio e febbraio, il calcolo viene effettuato in base all’ISEE 2022, dalla mensilità di marzo vale invece l’ISEE 2023.
Vediamo un esempio pratico di come si applica la procedura e come si ricalcola l’Assegno unico dal 2023, per un nucleo con due figli minorenni di cui il secondo nato nel mese di dicembre 2022. Per il 2023 non occorre presentare una nuova domanda per il primo figlio ma sarà sufficiente inserire la scheda del nuovo nato nella domanda 2022 e procedere alla presentazione dell’ISEE 2023: ipotizzando che sia pari a 15mila euro, da gennaio spetta un Assegno per il secondo figlio aumentato del 50%, mentre le mensilità di dicembre 2022, e la settima e ottava mensilità di gravidanza, vengono calcolate sulla base degli importi dello scorso anno. In pratica, spetteranno 175 euro al mese per le ultime tre mensilità 2022 e 283,80 euro (con la maggiorazione del 50%), da gennaio 2023 in poi.
Per il primo figlio non cambia nulla e l’assegno resta a 189,20 euro.
Incremento per nuclei numerosi
L’incremento del 50% riservato ai nuclei con almeno tre figli, per quelli fino a tre anni. Esempi pratici.
- Nucleo con tre figli conviventi di 25 anni, 14 anni e 2 anni. ISEE 2023 pari a 25mila euro. Per il primo figlio l’assegno non spetta, perché ha più di 21 anni. Per il secondo figlio spettano 144,90 euro mensili. Per il terzo figlio, di età compresa nella fascia uno-tre anni quindi con diritto alla maggiorazione, spettano 217,35 euro. Fra l’altro, a questo nucleo spettano anche 67 euro mensili per il terzo figlio, a titolo di maggiorazione figli ulteriori rispetto al secondo.
- Nucleo familiare con quattro figli. Il primo figlio ha 20 anni ed è studente, il secondo ha 18 anni e un contratto di lavoro, il terzo figlio ha 14 anni e il quarto figlio è nato a gennaio 2023. ISEE 2023 pari a 28mila euro. Per il primo figlio spetta un assegno pari a 63,30 euro (pur maggiorenne, ha meno di 21 anni ed è studente, quindi con diritto all’assegno unico). Per il secondo figlio maggiorenne, invece, l’assegno non spetta in quanto ha un contratto di lavoro con un reddito presunto per il 2023 pari a 10mila euro. Per il terzo figlio spettano 129,70 euro + 58,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di euro 188,30. Per il quarto figlio l’assegno unico è pari a 194,55 euro nel 2023, a cui bisogna sempre aggiungere i 58,60 euro di maggiorazione figli ulteriori al secondo, per un totale di 253,15 euro. Per i medi di novembre e dicembre 2022 (settimo e ottavo di gravidanza) l’importo è di 110 euro + 48,60 euro di maggiorazione figli ulteriori al secondo, per un totale di 158,60 euro al mese. Infine, in questo nucleo c’è il diritto all’ulteriore maggiorazione per i nuclei con almeno quattro figli (articolo 4, comma 10, decreto legislativo 230/2021), che era pari a 100 euro e nel 2023 diventa di 150 euro.
Nuclei con figli disabili
Dal 1° gennaio 2023 diventano strutturali le regole sperimentate nel 2022, ovvero:
- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16mila 215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.
Infine, continua ad applicarsi nel 2023 e nel 2023 l’incremento per nuclei con figli disabili previsto dall’articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo 230/2021. Anche qui, la circolare INPS propone un esempio.
Nucleo con tre figli, due minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. ISEE 2023 pari a 20mila euro. Importi spettanti:
- 169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
- 82,60 euro per il figlio maggiorenne;
- 102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
- 81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.