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Guida alle dimissioni online: come fare e quale preavviso dare

di Alessandra Caparello

Pubblicato 21 Marzo 2023
Aggiornato 28 Agosto 2024 13:32

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Come dare le dimissioni volontarie o per giusta causa: motivazioni, preavviso, calcolo decorrenza, procedura online, lettera al datore di lavoro.

Un rapporto di lavoro può cessare non solo per licenziamento ma anche per volontà del lavoratore, che recede dal contratto, presentando le dimissioni. Si tratta di un atto formale, con cui un dipendente scioglie unilateralmente il contratto di assunzione che lo vincola al datore di lavoro trattandosi di un suo diritto, a patto di seguire la corretta procedura nei tempi di legge, dandone opportuno preavviso quando previsto.

Le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica.

Quando dare le dimissioni volontarie

Secondo la legge, le dimissioni volontarie non sono soggette a vincoli o motivazioni, a meno che il contratto non lo preveda esplicitamente. Si possono dunque rassegnare le dimissioni per diverse motivazioni (ad esempio per motivi familiari o lavorativi nel senso che si è ricevuta un’offerta lavorativa migliore), di cui non è necessario fornire il dettaglio nella lettera di preavviso.

Diverso è il caso delle dimissioni per giusta causa, che avvengono per motivi gravi i quali non consentono di continuare il rapporto di lavoro (ad esempio il mancato pagamento dello stipendio, molestie o mobbing): in questo caso è necessario fornire l’indicazione del motivo di recesso, così da poter poi accedere alle spettanze legate ad una dimissione per giusta causa (a partire dal diritto al sussidio di disoccupazione NASpI).

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa ricorrono in presenza di un’inosservanza del datore rispetto ai suoi obblighi contrattuali, talmente grave da non consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo di preavviso. Il dipendente può perciò richiedere l’interruzione immediata del rapporto. La normativa ha infatti individuato alcuni casi specifici in cui il mancato rispetto dell’azienda ai suoi obblighi contrattuali prevede la possibilità di rassegnare le dimissioni per giusta causa:

  • mancato pagamento dello stipendio (o in taluni casi ritardato pagamento delle retribuzioni);
  • molestie sessuali sul posto di lavoro;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali;
  • mobbing;
  • pretesa del datore affinché il dipendente compia atti o condotte illecite;
  • ingiurie del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto.

Dimissioni nel periodo di prova

È possibile anche presentare le dimissioni durante il periodo di prova, in tal caso senza avere l’obbligo di dare il preavviso al datore di lavoro. Il Codice Civile all’art. 2096 prevede in particolare che in merito all’assunzione in prova, “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità”.

Chiunque sia stato assunto da un’impresa attraverso un contratto che preveda un periodo di prova, può decidere in totale autonomia di dimettersi sia durante questo periodo, sia al suo termine. Peraltro, si precisa che anche il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal contratto durante il periodo di prova.

Unica eccezione riguarda quei contratti in cui è previsto un eventuale periodo minimo di svolgimento della prova: in questo caso bisognerà attendere la scadenza del termine espresso nell’accordo tre le parti, salvo i casi in cui l’interruzione prematura sia motivata dalla giusta causa. La durata massima della prova è di 6 mesi (ridotti a 3 mesi per gli impiegati senza funzioni direttive) e deve sempre indicare le mansioni e il ruolo che si è chiamati a svolgere oltre che prevedere una retribuzione.

I lavoratori che intendono dimettersi durante il periodo di prova non hanno bisogno di comunicare le dimissioni per via telematica. Il lavoratore dovrà comunque informare il datore di lavoro circa la sua decisione di lasciare l’azienda, consegnando la lettera di dimissioni da conservare in due copie in modo da averne una firmata da conservare.

Come dare le dimissioni con preavviso

Se non è obbligatorio fornire una motivazione per le dimissioni volontarie, è invece necessario rispettare il preavviso secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva di settore o dal contratto individuale. Laddove il periodo di preavviso previsto per legge non sia rispettato, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un’indennità di mancato preavviso, il cui importo è normalmente calcolato sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Il dipendente non deve invece rispettare il periodo di preavviso in caso di:

  • dimissioni per giusta causa da un rapporto a tempo indeterminato;
  • dimissioni per giusta causa da un contratto a termine;
  • lavoratrice o lavoratore che si dimettono nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità (dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino);
  • dimissioni durante il periodo di prova.

Dimissioni volontarie senza preavviso

Le dimissioni senza preavviso sono l’atto con cui il lavoratore recede in via unilaterale dal rapporto di lavoro da parte del dipendente senza dare un periodo di preavviso al datore di lavoro. In sostanza di tratta di dimissioni immediate, tecnicamente dette dimissioni in tronco, senza cioè concedere all’azienda il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo. In tal caso, il datore di lavoro è legittimato a trattenere dalla busta paga un importo pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se il suddetto periodo fosse stato regolarmente lavorato.

Esistono però casi in cui è la legge stessa a consentire al dipendente di dimettersi senza preavviso, peraltro escludendo qualsiasi conseguenza economica come dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo di prova e dimissioni nel periodo tutelato (maternità, matrimonio ecc.).

Come si calcola la durata del preavviso

Il dipendente ha facoltà di interrompere il rapporto di lavoro ma nel rispetto di un periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL applicato e possono dipendere da diversi fattori, tra cui qualifica e anzianità. Per calcolare numericamente i giorni di preavviso a partire da quanto indicato nel contratto collettivo, a prescindere dalla durata del periodo complessivamente previsto, tra i giorni da computare non devono essere conteggiati eventuali periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio, ferie o maternità.

Come dare le dimissioni online

A seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si effettuano con modalità esclusivamente telematiche.

È possibile comunicare le dimissioni compilando autonomamente un form online per la trasmissione della comunicazione, accedendo dal portale Cliclavoro.

Utilizzando la App “Dimissioni volontarie” è possibile accedere alla procedura prevista dal Ministero del Lavoro e inoltrare il modello telematico, che viene poi segnalato al datore di lavoro. In alternativa, è possibile rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare il Modello con i dati e inviarli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto del lavoratore.

  • Se il rapporto è stato instaurato precedentemente al 2008, è necessario indicare alcune informazioni relative al datore di lavoro (ad esempio codice fiscale o denominazione azienda) e al rapporto di lavoro (ad esempio la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale).
  • Se il rapporto di lavoro è iniziato successivamente al 2008, invece, alcuni dati sono precompilati. In entrambi i casi è importante fornire negli appositi campi l’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’azienda.

Nelle dimissioni online occorre indicare la data decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Entro 7  giorni dalla data di trasmissione del modulo, le dimissioni possono essere revocate con le medesime modalità.

Deroghe alle dimissioni online

Non possono presentare le dimissioni online:

  • i lavoratori domestici in sede “protetta”,
  • i rapporti di lavoro marittimo,
  • i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
  • lavoratrici in gravidanza,
  • lavoratori e lavoratrici con figli fino a tre anni (in tal caso tali dimissioni dovranno essere convalide dalla Direzione Territoriale del Lavoro).

Per la convalida delle dimissioni il colloquio tra genitore dimissionario di minore fino a tre anni con il funzionario dell’Ispettorato può essere svolto anche da remoto, su richiesta tramite Modello specifico.

Lettera di dimissioni, con e senza preavviso

Se dal 2016 è previsto l’invio delle dimissioni online con procedura telematica, ci sono comunque casi in cui molte aziende chiedono ancora al dipendente che venga redatta e consegnata, oltre alla procedura informatizzata, anche una copia cartacea firmata in calce.

La lettera di dimissioni può essere redatta su carta semplice scrivendo in alto a sinistra tutti i dati del dimissionario completi di nome, cognome ed indirizzo di residenza mentre sulla destra il nome dell’azienda con relativi dati o del titolare a cui si fa riferimento.

Dopo l’intestazione in grassetto va posta la dicitura “OGGETTO: DIMISSIONI” e poi la stesura vera e propria della lettera di dimissioni con tutto lo storico lavorativo. Si dovrà quindi specificare la data di assunzione, i dati anagrafici del lavoratore e la richiesta di dimissioni con la data di decorrenza di fine rapporto.

Dopo averla firmata è bene stamparne due copie da consegnare una all’azienda – tramite posta raccomandata o a mano – e una da conservare per sé dopo che il datore di lavoro avrà apposto anche la sua firma.