I lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS possono presentare domanda, entro il 30 aprile 2023, per le indennità una tantum da 200 e 150 euro previste dai decreti Aiuti del 2022. Con circolare 30/2016, l’Istituto di Previdenza fornisce istruzioni su requisiti e istanze.
Inizialmente questi lavoratori erano stati esclusi dalla misura, successivamente sono stati ricompresi con Decreto del ministero del Lavoro.
Requisiti per il bonus 200 e 150 euro
Possono accedere al contributo i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni INPS, che non hanno partita IVA, in presenza dei seguenti requisiti:
- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro nel periodo d’imposta 2021 (in questo caso hanno diritto all’indennità pari a 200 euro) oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel periodo d’imposta 2021 (in questo caso, hanno diritto ad altri 150 euro);
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal primo gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle altre indennità una tantum previste dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Attenzione: gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli), e i soci di società o componenti degli studi associati non rientrano in questa nuova platea perché erano già compresi nella platea degli aventi diritti (istruzioni nella circolare INPS 103/2022).
Ricordiamo che l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
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Come si presenta la domanda
La domanda si presenta in modalità telematica, entro il 30 aprile 2023. Dalla home page del portale INPS, si accede alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, e si segue il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”. Qui bisogna selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”:
- indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi;
- indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri INPS, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi;
- indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA;
- indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA.
In alternativa alla modalità via web, è possibile presentare domanda tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Oppure attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Attenzione: i professionisti iscritti sia all’INPS sia agli enti di previdenza di categoria, devono presentare domanda solo all’INPS.