L’INPS ha pubblicato la circolare (la n.25 del 6 marzo) con le istruzioni di accesso alla pensione anticipata con Opzione Donna 2023. Il documento elenca requisiti e condizioni, individua le destinatarie della misura, analizza le categorie di licenziate, caregiver e inabili ammesse al beneficio, illustra le modalità di domanda del trattamento e ne spiega i termini di decorrenza.
Di seguito tutti i chiarimenti forniti.
Opzione Donna: requisiti 2023
Sono ammesse le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni (requisito ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni, con riduzione massima anche senza figli per gli esuberi da imprese in crisi), e che si trovino in una delle condizioni previste dalla Manovra 2023.
La deroga per le lavoratrici di aziende in crisi riguarda le lavoratrici che rientrano nella casistica di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019.
Condizioni per l’accesso
Le lavoratrici con il requisito anagrafico e contributivo di cui sopra, accedono all’opzione Donna (con ricalcolo dell’assegno interamente con sistema contributivo), se rientrano rientrano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 296/2006.
Le condizioni, anche con riferimento al personale del comparto Scuola o AFAM, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non sono oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Caregiver familiari: chiarimenti
Per le caregiver familiari che rientrano nelle casistiche di cui sopra,
- il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza secondo la definizione di cui alla circolare del Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2010: si ritiene sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento);
- i sei mesi di assistenza devono intendersi continuativi;
- lo status di persona con disabilità grave della persona assistitita si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale o della sentenza o data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere da una data anteriore;
- per la condizione di assistenza ad un parente di secondo grado, un esempio è la nuora che assiste una persona che non ha (assenza, decesso, abbandono, separazione) genitori o partner, li ha ma hanno più di 70 anno, li ha ma sono affetti a loro volta da patologie invalidanti, per le quali si fa riferimento a quelle dell’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278.
Esuberi di aziende con tavoli di crisi
L’Opzione Donna 2023 è ammissibile per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali era attivo al 1° gennaio 2023, (oppure è stato attivato in data successiva) un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006:
- per le dipendenti è necessario che il tavolo risulti attivo al momento della domanda di pensione;
- per le licenziate è necessario che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che non si sia poi ripreso a lavorare come dipendenti.
Decorrenza Opzione Donna
Alla pensione anticipata con la formula dell’Opzione Donna si applicano una finestra mobile prima della decorrenza effettiva del trattamento, che si consegue una volta decorsi:
- 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei dipendenti;
- 18 mesi dalla maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali degli autonomi.
La decorrenza pensionistica non può essere comunque anteriore al:
- 1° febbraio 2023, per le dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive,
- 2 gennaio 2023, per le dipendenti la cui pensione è liquidata dalle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM il trattamento pensionistico, rispettivamente, decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2023.
La pensione con Opzione Donna si può richiedere anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni di accesso alla data della domanda.
Per tutti gli altri eventuali dubbi applicativi, si rimanda alle circolari n. 11/2019 e n. 18/2020.
Documenti per la domanda di Opzione Donna
Le lavoratrici che inoltrano domanda di pensionamento devono allegare, se richiesto, la relativa documentazione comprovante i requisiti. Le caregiver, devono compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge, riportandone i dati anagrafici, gli estremi del verbale e il relativo documento, se non in possesso dell’INPS.
Se l’handicap èstato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalarlo nel campo “note” della domanda e allegare il dispositivo del decreto. Al verbale sono equiparati l’accertamento provvisorio e il certificato provvisorio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave (altrimenti scatta la revoca della pensione). Con riferimento alla documentazione per patologie oncologiche e soggetti affetti dalla sindrome di Down si rinvia alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punti 7 e 8. Autodichiarazioni e documenti si allegano anche per i caregiver che assistono parenti o affini di secondo grado.
Resta fermo che la domanda di pensione conopzione donna può essere oggetto di rinuncia.