L’INPS aggiorna le regole per i nuclei vedovili percettori di Assegno unico e universale per figli a carico, per quanto riguarda la maggiorazione per il secondo percettore di reddito, ossia il bonus fino a 30 euro per figlio nei casi in cui entrambi i genitori lavorano e l’ISEE non supera 40mila euro.
Con il Messaggio 724/2023, l’Istituto di Previdenza fa presente che la maggiorazione non può essere richiesta dal genitore solo ma, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro, viene prevista un’eccezione per chi ha perso il compagno nell’anno.
Pertanto, l’INPS comunica che sarà erogato d’ufficio il bonus al secondo percettore di reddito (l’altro genitore che lavora) per i decessi del genitore lavoratore verificatisi nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno.
Per ottenere la maggiorazione non è previsto alcun adempimento in capo agli interessati. Quindi, per le domande di Assegno unico presentate dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione sarà applicata fino alla mensilità di febbraio 2023 e cesserà da quella di marzo.
Stesso discorso per gli Assegni 2023 e per le future annualità di erogazione: il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione, non comporterà la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.