La riduzione dei contributi dovuti all’INPS (quota IVS e contributo FAP a carico del lavoratore) applicata nel 2023 e prorogata nel 2024 tramite il taglio del cuneo fiscale, è visibile direttamente nella busta paga.
Il risultato dello sconto sulla ritenuta previdenziale applicata ai dipendenti, infatti, si traduce in un aumento dello stipendio netto mensile, esplicitamente indicato nel cedolino paga, mese per mese.
Vediamo dunque come verificare in busta paga se l’azienda ha applicato correttamente lo sconto sui versamenti INPS a carico del lavoratore.
Contributo FAP o IVS in busta paga
Per controllare se è stato applicato lo sconto contributivo, bisogna guardare la voce del cedolino paga identificata come Contributo FAP (Fondo Adeguamento Pensioni) o come Contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), in base al proprio contratto, del settore pubblico o privato.
La percentuale di riduzione si applica ogni mese, dal momento che lo sgravio è calcolato sul reddito mensile imponibile ai fini previdenziali.
Taglio cuneo fiscale nel cedolino
La riduzione FAP o IVS in busta paga è previsto nella seguente misura:
- 6% per importi lordi mensili fino a 2.692,00 euro (maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima),
- 7% per importi lordi mensili fino a 1.923,00 euro (maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima).
Applicazione sconto contributivo
Il Contributo FAP o IVS in via ordinaria a carico del lavoratore è pari al 9,19% per i datori di lavoro non coperti da Cassa Integrazione e 9,49% per aziende che rientrano nella copertura della CIG (lo 0,30% aggiuntivo è appunto destinato al fondo per la cassa integrazione).
Applicando le aliquote di sconto, mese per mese, in busta paga si troverà la voce del contributo FAP o IVS ridotta a:
- 3,19% / 7,49% in base alle dimensioni aziendali con stipendio lordo mensile fino a 2.692 euro.
- 2,19% / 6,49% in base alle dimensioni aziendali con stipendio lordo mensile fino a 1.923 euro.
NB: Possono essere previste differenti aliquote ordinarie di trattenuta pensionistica, ma le percentuali di sconto e le soglie di reddito sono comunque le medesime per retribuzioni imponibili ai fini INPS mensilmente non eccedenti i 2.692 euro oppure i 1.923 euro.