Emanata la circolare attuativa INPS per i datori di lavoro che devono applicare in busta paga il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, interamente in favore dei lavoratori.
Oltre a fornire una serie di chiarimenti applicativi, il documento conferma che l’esonero parziale delle trattenute IVS si calcola per ogni singola mensilità del 2023, compresa la tredicesima di dicembre (che è calcolata a parte, mentre invece per chi prende anche la quattordicesima a luglio si dovrà tenere conto dell’intera somma percepita nel mese),
Tutti i dettagli sullo sconto contributivo sono contenuti nella Circolare INPS 7/2023, che propone anche utili esempi di calcolo. Vediamo le regole principali.
Taglio cuneo fiscale per dipendenti con imponibile fino a 1.923 euro
Il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti è previsto dal comma 281 della legge 197/2022. Si traduce in un esonero contributivo, a favore del solo lavoratore, pari al 2% del dovuto se la retribuzione imponibile non eccede l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato per la mensilità di dicembre dal rateo della tredicesima. L’esonero sale al 3% se l’imponibile del mese non sfora i 1.923 euro.
Come anticipato, il calcolo si effettua mese per mese, per cui può capitare di ottenere l’agevolazione per una mensilità ma non per un’altra a seconda dell’imponibile percepito.
Si applica comunque a tutti i lavori dipendenti del pubblico e del privato, con l’eccezione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal primo gennaio al 31 dicembre 2023.
Come si calcola l’esonero INPS in busta paga
Lo sconto si applica sulla quota previdenziale a carico del lavoratore, che di norma nei contratti è pari al 9,19%. In base agli esempi INPS e ai massimali previsti, l’esonero si applica nel seguente modo:
- se nel mese di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede i 2.692 euro, la trattenuta applicata a titolo di contribuzione a carico del lavoratore sarà del 7,19% (si tolgono due punti);
- se l’imponibile non eccede i 1.923 euro, la trattenuta sarà del 6,19% (si tagliano tre punti)
L’esonero si calcola sulla retribuzione lorda del lavoratore (l’imponibile) e non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per cui non si riduce la quota destinata alla pensione).
Non funziona per scaglioni: le soglie previste riguardano sia il calcolo sia il diritto all’esonero. In altri termini, se la retribuzione imponibile sfora i 2.692 euro, non spetterà alcuno sconto per quel mese (e per ogni mensilità in cui si supera il tetto). non avrà diritto al beneficio. Tra 1.923 euro e 2.692 euro, spetterà un esonero del 2%.
Agevolazione applicata mese per mese
La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga. Pertanto potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa in ragione della retribuzione effettivamente percepita, oppure non applicarsi in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
Come sottolinea Moira Tacconi, consulente del Lavoro, nel webinar Grant Thornton del 20 gennaio, un dipendente può avere diritto al taglio del cuneo fiscale sullo stipendio di un determinato mese e non in un altro, magari perchè intervengono altri elementi della retribuzione.
Sgravio INPS anche sulla tredicesima
Per espressa previsione normativa, la tredicesima rappresenta l’unica eccezione a questa regola, nel senso che a dicembre si applica il taglio del cuneo fiscale separatamente. Sempre che sia lo stipendio sia la tredicesima rientrino nei limiti previsti.
Attenzione: anche se i ratei di tredicesima vengono erogati mese per mese si applica lo stesso meccanismo, quindi si opera il taglio distintamente, sulla retribuzione e sul rateo di tredicesima. Se quest’ultimo non supera i 224 euro (pari a 2.692 euro diviso 12), si applica il taglio del 2%, mentre se non superano i 160 euro (un dodicesimo di 1.923 euro) l’esonero sale al 3%.
Esempio: se la retribuzione mensile è superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima ha un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
Esonero in busta paga su eventuali altre mensilità
In tutti gli altri casi fa fede l’intera somma che il lavoratore percepisce nel singolo mese. Quando i contratti collettivi di lavoro prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (esempio, la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, nel mese di riferimento l’esonero non si applica.
Casi particolari
L’esonero si applica solo se oltre al periodo di paga anche la competenza è relativa al 2023. Quindi:
- se il rapporto di lavoro cessa entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso del 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive), su tali ultime competenze l’esonero non può trovare applicazione;
- se il rapporto di lavoro cessa entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso del 2024, vengono versate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
Nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
Infine, se il rapporto di lavoro cambia nel corso del mese (ad esempio, se il contratto passa da tempo determinato a tempo indeterminato), e quindi ci sono due distinte denunce contributive, rileva la somma di quanto percepito dal lavoratore nel corso del mese. Lo stesso principio si applica in caso di variazioni societarie che comportano il passaggio di un lavoratore da un soggetto a un altro.