Con le nuove regole 2023-2024 sulle prestazioni occasionali a tempo determinato presso le imprese agricole per attività stagionali (fino a 45 giornate annue per singolo lavoratore) rese da soggetti (pensionati esclusi) senza contratti subordinati in agricoltura nei tre anni precedenti, si adeguano le procedure di attivazione.
Con la Nota 462/2023, il Ministero del Lavoro segnala l’aggiornamento del modello UNILAV in ottemperanza ai dettami della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022, articolo 1, commi 342–354), inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
I datori di lavoro agricolo dovranno selezionarlo per la comunicazioni di avvio, modifica o cessazione del rapporto di lavoro assoggettato alle nuove disposizioni della Manovra.
Tra le disposizioni c’è infatti anche l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (CPI), nella quale i 45 giorni di prestazione massima si calcolano considerando esclusivamente le giornate presunte di lavoro effettivo e non la durata del contratto, che può arrivare anche a 12 mesi.
L’obiettivo della nuova disciplina, ricorda la nota ministeriale, è quello di aiutare le imprese agricole a reperire più facilmente la manodopera per le attività stagionali, ma sempre assicurando ai lavoratori tutte le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. Da qui la limitazione al solo lavoro stagionale dei nuovi lavoro e la soglia massima delle 45 giornate annue per ogni lavoratore.