Con la Circolare 1/2023 del 17 gennaio, il Ministero del Lavoro illustra gli incentivi destinati ai lavoratori coinvolti in un programma di pensione anticipata (fino a tre anni prima) a fronte di un pari numero di assunzioni di giovani under 35 (per almeno tre anni) programmate dal datore di lavoro in un piano di staffetta generazionale.
Attivazione staffetta generazionale
L’istituto della staffetta generazionale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico per favorire le “transizioni occupazionali e produttive”, garantendo al lavoratore prossimo alla pensione il versamento mensile dei contributi previdenziali per i 36 mesi al massimo che lo separano dal raggiungimento dei requisiti per il trattamento anticipato o di vecchiaia; in questo modo si permette al suo datore di lavoro di assumere per ogni lavoratore in uscita almeno un giovane under 35, a cui deve essere offerto un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.
La Circolare ministeriale trae dunque spunto dalla disciplina di cui all’articolo 12 ter del DL 21/2022, che prevede il ricorso ad incentivi all’esodo nei processi connessi alla staffetta generazionale, nell’ambito di un Fondo di solidarietà bilaterale, per analizzare le modalità applicative dello strumento.
Come stipulare l’accordo
Nella circolare sono indicati condizioni e criteri per applicare in azienda un regime di staffetta generazionale. In caso di attivazione, l’accordo collettivo sottoscritto dalle parti deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro (Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV) per poter avviare l’istruttoria. Nell’accordo bisogna indicare i seguenti impegni:
- versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;
- necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti;
- finanziamento totalmente a carico del datore di lavoro, con un contributo sufficiente a coprire gli oneri finanziari e le minori entrate per la nuova tipologia di prestazione.
Incentivi all’esodo pensione e assunzioni
Il finanziamento del trattamento di accompagnamento a pensione, nei programmi di staffetta generazionale, è interamente a carico del datore di lavoro, che versa un contributo straordinario (incentivo all’esodo pensione) a copertura dei necessari costi retributivi e contributivi.
- Per i lavoratori il requisito è quello di essere vicini alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata, prevista nei tre anni successivi.
- Per il datore di lavoro il requisito è la contestuale (contemporanea) assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo contrattuale non inferiore a tre anni. L’assunzione dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, nel rispetto dei limiti anagrafici ordinari .
Ai lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata, possono ridurre volontariamente il proprio orario di lavoro per consentire la contestuale assunzioni di giovani. Anche in tale caso vanno garantite le condizioni per la staffetta generazionale, ossia l’assunzione del nuovo lavoratore e la tutela previdenziale di quello uscente
NB: la staffetta generazionale con riduzione di orario di lavoro richiede un accordo scritto con il lavoratore vicino alla pensione, dal momento che la sua retribuzione e contribuzione saranno riparametrati al nuovo orario e la minore contribuzione viene compensata dalla nuova prestazione di incentivo all’esodo.