Online gli esiti delle istanze per l’Indennità una tantum 200 euro, accessibili tramite credenziali personali in area riservata del portale INPS. I lavoratori che non ottenuto il rigetto della domanda di bonus 200 euro possono presentare istanza di riesame entro il 28 febbraio 2023 (termine non perentorio), utilizzando la stessa procedura online usata per inoltrare la richiesta della somma una tantum.
La procedura riguarda le domande dei lavoratori ai quali il bonus 200 euro spetta in base ai commi 11, 13, 14, 15 e 16 dell’articolo 32 del decreto legge 50/2022, ossia il primo decreto Aiuti. Per la precisione, si tratta delle seguenti categorie:
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- dottorandi e assegnisti di ricerca,
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti,
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA,
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Le istruzioni per il riesame sono contenute nel messaggio INPS 4314/2022. Bisogna presentare, insieme alla richiesta, anche la documentazione che comprova la presenza di tutti i requisiti necessari.
L’esito negativo ricevuto, riepiloga tutti quelli previsti per le singole categorie. E l’allegato al Messaggio n° 4314 del 30 novembre indica quali documenti bisogna presentare per dimostrare le proprie ragioni, a seconda della motivazione del rigetto della domanda.
Esempi
Fra i requisiti che i collaboratori coordinati e continuativi devono avere c’è l’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata. Se l’INPS ha rifiutato il bonus perchè il lavoratore non risulta iscritto alla gestione separata, bisogna produrre un’autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data
e del numero di protocollo.
Oppure, se l’INPS ha rigettato la domanda di una lavoratore stagionale perchè non risulta aver svolto l’attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021, anche riferite a più contratti, come lavoratore stagionale, e/o tempo determinato e/o intermittente, bisognerà allegare alla domanda di riesame un contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel periodo previsto dalla normativa di riferimento.