Nuovo slittamento negli adempimenti per lo smart working, le imprese hanno tempo fino al 1° gennaio 2023 per inviare le comunicazioni al Ministero del Lavoro. Si tratta della procedura semplificata introdotta in via definitiva dal Decreto Legge 73/2022 (articolo 41 bis), su cui è successivamente intervenuto il decreto ministeriale attuativo 149/2022.
In pratica, torna obbligatorio l’accordo individuale per attivare nuove intese di lavoro agile ma è stata velocizzata la procedura, senza più dover inviare ogni singolo accordo ma predisponendo una semplice comunicazione che contiene i dati fondamentali.
Attenzione: non si tratta dello smart working semplificato previsto durante il Covid, che fra l’altro può proseguire fino alla fine di quest’anno, ma di procedura divenuta comunque più snella rispetto alle regole pre-Covid, per rispondere alle nuove esigenze d’impresa, che hanno sperimentato con successo il lavoro agile e adesso lo stanno adottando in maniera più massiccia quando non strutturale.
Il modulo di comunicazione smart working
La procedura è la seguente: bisogna inviare al ministero, in modalità telematica, il modello allegato al sopra citato DM 149/2022. E’ un modulo in cui si inseriscono i riferimenti del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, le informazioni di base sul rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato, apprendistato) e la sua durata, e infine gli estremi dell’accordo individuale sullo smart working e la sua durata.
Come si invia il modello smart working
Il modello va inviato nell’area riservata del Portale dei Servizi Online del Ministero del Lavoro, accessibile tramite le proprie credenziali. A regime, questo invio va effettuato entro cinque giorni dall’attivazione dello smart working, ma in sede di prima applicazione è stato previsto un periodo cuscinetto, che in base a quest’ultima proroga slitta di un mese, dal primo dicembre 2022 al primo gennaio 2023. Fino a questa data, di conseguenza, si potranno inviare le comunicazioni relative agli accordi individuali già stipulati, mentre da gennaio si entra a regime e l’invio va effettuato entro il sopra citato termine di cinque giorni.
Restano validi tutti gli eventuali accordi già precedentemente comunicati in base alle vecchie regole. Quello che invece da gennaio non sarà più possibile attivare è lo smart working semplificato senza necessità di accordi individuali che era stato previsto durante il Covid.
Ricordiamo che le aziende sono tenute a conservare gli accordi individuali per cinque anni dalla sottoscrizione.
Nuova procedura per gli invii massivi
Resta la possibilità di effettuare invii massivi, tramite i servizi REST, che richiedono una specifica dotazione informativa da parte dell’azienda. A questo proposito, il Ministero informa dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile, tramite un file Excel.
Smart working prima e dopo il 1° gennaio 2023
In sintesi, ecco le regole per lo smart working:
- fino al 31 dicembre 2022 si può continuare ad applicare lo smart working semplificato Covid, che non richiede gli accordi individuali, ma solo la comunicazione al ministero dell’attivazione del lavoro agile con l’indicazione dei nominativi dei lavoratori a cui è applicato;
- dal 1° gennaio 2023 possono lavorare in smart working solo i dipendenti per i quali è stata effettuata la procedura sopra indicata; fino al 1° gennaio si possono comunicare tutte le attivazione già effettuate, mentre dal 2023 bisognerà effettuare l’invio entro cinque giorni dall’inizio dello smart working.