Entro fine febbraio è previsto il pagamento del Bonus 150 euro (DL Aiuti ter 144/2022) per i redditi fino a 20mila euro per i quali era prevista la presentazione di domanda all’INPS, oppure erano titolari di sussidi di disoccupazione e mobilità allo scorso novembre.
Novità anche per gli ammessi al riesame. Di seguito le regole e le date da segnare in calendario.
Bonus 150 euro: chi lo riceve a febbraio
Per i beneficiari che non hanno ancora ricevuto la somma una tantum in automatico, e per i quali la scadenza per la domanda era il 31 gennaio, è previsto il pagamento del bonus nel mese di febbraio. Si tratta delle seguenti categorie: co.co.co, assegnisti di ricerca, lavoratori dello spettacolo, dipendenti a tempo determinato (anche del settore agricolo), intermittenti e stagionali.
Non hanno invece dovuto fare domanda per il bonus 150 euro di febbraio i titolari di NASpI e DIS-COLL, mobilità in deroga e disoccupazione agricola, già beneficiari delle indennità COVID 2021. Per loro il bonus è automatico.
Riammessi d’ufficio
Esclusivamente per le domande dei collaboratori, assegnisti e dottorandi respinte per assenza di iscrizione alla Gestione Separata, l’Istituto sta procedendo al riesame d’ufficio e provvederà al pagamento del bonus 150 euro anche senza la formalizzazione della iscrizione da parte dei lavoratori interessati.
Riepilogando, tra beneficiari con necessità di domanda e senza, a febbraio ricevono il bonus:
- Categorie dei lavoratori per le quali è prevista domanda: febbraio 2023;
- Titolari a novembre 2022 di prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità, disoccupazione agricola 2021, già beneficiari delle indennità COVID erogate dall’INPS: febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens;
- nuova platea di beneficiari in precedenza rimasti senza bonus per la mancanza del solo requisito dell’inscrizione alla GS.
Platea con diritto a riesame domanda
La domanda di riesame per coloro che hanno ottenuto un diniego per motivi diversi da quelli sopra esposti va presentata entro il 19 aprile oppure, se successiva, dalla data in cui si riceve la risposta negativa alla prima richiesta. Le categorie di autonomi e professionisti aventi diritto sono le seguenti:
- iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
- iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, (compresi imprenditori agricoli professionali), esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per l’attività di amministratore in società di capitali (il reddito percepito non rientra tra quelli prodotti dall’attività aziendale);
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- iscritti alle gestioni degli artigiani in qualità di coadiuvanti e coadiutori di esercenti attività commerciali e coltivatori diretti.
Bonus 150 e 200 euro cumulabili
Il decreto Aiuti-ter non esplicita l’incumulabilità del Bonus fino a 350 euro degli autonomi e professionisti con il bonus 150 euro per disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici requisiti. Pertanto, in attesa di chiarimenti ministeriali, l’INPS erogherà comunque il bonus ai richiedenti di entrambi i benefici.
Ripescati dell’ultima ora
Un recente decreto ministeriale (firmato ma in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha apportato una correzione al DM 19 agosto 2022, che limitava il Bonus 200 euro ad autonomi e professionisti con partita IVA. L’ampliamento interessa 30mila autonomi e 50mila professionisti, di cui oltre la metà specializzandi in medicina e chirurgia. L’indennità è incrementata del Bonus 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter (dl 144/2022).
- Se l’avente diritto aveva fatto già richiesta del bonus ed aveva ricevuto un diniego, la domanda originaria sarà accolta in automatico (dall’INPS o dalla sua cassa privata)
- Se non aveva fatto richiesta, si attiva la procedura di domanda.
Si attendono adesso la pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro – Economia e le istruzioni operative per concretizzare la misura.