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Permessi 104, nuove opzioni modificare la domanda

di Anna Fabi

Pubblicato 15 Novembre 2022
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:53

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Nuova funzionalità INPS online per modificare o annullare precedenti richieste di permessi legge 104: ecco come funziona la procedura.

I lavoratori che hanno presentato domanda di benefici per la Legge 104, dai permessi orari a quelli mensili e ai congedi, hanno una nuova funzionalità INPS online che consente di annullare automaticamente una precedente richiesta.

La Legge 104 permette di  chiedere una serie di permessi retribuiti per se stessi o per assistere parenti con disabilità grave. E la nuova funzionalità consente di intervenire su tutte le tipologie.

Si chiama “Rinuncia ai benefici, è raggiungibile dall’area riservata del portale e consente di rinunciare in tutto o in parte a un permesso richiesto con precedente domanda.

Per accedervi, bisogna entrare nella propria area riservata del portale e visitare la funzionalità “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

La nuova opzione consente di modificare le seguenti richieste:

  • giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
  • giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) per sé stessi;
  • prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari (art. 33, comma 2, della legge 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

Attenzione: la rinuncia può riguardare solo periodi per i quali era già stata presentata domanda. In altri termini, non si può presentare domanda di rinuncia relativa a benefici che riguardano periodi successivi, oppure interamente fruiti.

L’INPS propone i seguenti esempi

  • Domanda originaria di beneficio ex legge 104 per il periodo 20 ottobre – 31 dicembre 2022 e richiesta di rinuncia presentata a novembre 2022: ammissibile perché il mese nel quale si presenta domanda è compreso nel periodo di beneficio richiesto con la prima domanda.
  • Domanda originaria per il periodo 1° gennaio – 10 febbraio 2023 e richiesta di rinuncia presentata a novembre 2022: non ammissibile, perchè il mese non è compreso nel periodo per il quale è stato chiesto il beneficio con la prima domanda.

Il sistema è predisposto per accettare le domande di rinuncia solo in relazione alle domande che ricadono nel periodo ammissibile: quando si entra nella nuova funzionalità di rinuncia alla domanda, viene proposto l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la comunicazione di rinuncia.

A questo punto, l’utente deve indicare la data dalla quale intende rinunciare al beneficio, e dichiarare di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria. Dopo che è stata completata la procedura di richiesta, è possibile consultare riepilogo e ricevuta. C’è sempre la possibilità sia di consultare le domande sia di annullarle, entro due giorni dalla data di presentazione.

Tutte le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS 4040/2023.