La salvaguardia pensionistica prevista dalla Legge Fornero del 2011 ha permesso ad alcuni lavoratori di andare in pensione con i requisiti anagrafici precedenti, tuuttaviaa la tutela per i cosiddetti esodati non si applica a prescindere da tutti gli eventuali innalzamenti dell’età pensionabile.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31339 del 24 ottobre scorso, la salvaguardia non va intesa come richiamo alla disciplina normativa previgente nella sua interezza, comprendendo anche le disposizioni non ancora scattate alla data del 6 dicembre 2011 ma destinate ad essere applicate negli anni successivi.
Tra queste misure figurerebbero infatti anche l’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità previsto dal 2013, ma anche gli adeguamenti alla speranza di vita e la modifica dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato. Mentre non era questa la ratio della norma di salvaguardia.
Il riferimento di legge è l’art. 1, comma 265, lett. c) della Legge 208/2015, nell’ambito dei regimi derogatori di cui già ai commi 14 e 15 dell’art. 24 del DL 201/2011 (convertito con la Legge 214/2011).
Diversamente, non si applica a norme previgenti che erano però destinate a trovare applicazione successivamente al’entrata in vigore della Legge Fornero, con il maturare delle condizioni da esse di volta in volta previste:
La deroga accordata ai lavoratori destinatari dell’art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, finirebbe col concernere non soltanto la non applicazione delle nuove disposizioni di cui all’art. 24, commi 1 ss., d.l. n. 201/2011, ma altresì le norme ad esso previgenti e che erano destinate a trovare applicazione successivamente al 6.12.2011, al maturare delle condizioni da esse di volta in volta previste: e quest’ultima è conclusione che non può dirsi voluta né dalla lettera della legge né, a fortiori, dalla sua ratio, per come dianzi ricostruita.
Il punto è: la tutela per gli esodati scatta solo nel caso in cui gli interessati non erano a conoscenza – per mancanza di previsione di legge – che avrebbero perduto il diritto alla pensione alla data stimata. Se invece la legge previgente già prevedeva un futuro adeguamento dei requisiti, allora è corretto il rigetto della domanda di pensione su tali presupposti.
Si tratta di una platea specifica di beneficiari: chi aveva maturato i requisiti pensionistici al 31.12.2011; le lavoratrici che maturavano la pensione entro il 2015 con l’opzione contributiva; 50mila pensionandi dopo il 31 dicembre 2011 che avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto tramite mobilità, fondi di solidarietà, prosecuzione volontaria della retribuzione, esonero, aspettativa per assistenza figli disabili gravi o incentivo all’esodo.
La Cassazione, quindi, nel caso in questione ha correttamente rigettato il ricorso avanzata da un lavoratore esodato contro il mancato accoglimento della domanda di pensionamento da parte dell’INPS.