A seguito di segnalazioni ricevute sulla possibile erogazione della tredicesima su mesi diversi da dicembre, l’INPS ha chiarito che l’integrazione dell’1,2% sullo sgravio contributivo in busta paga previsto per il solo 2022 nella misura dello 0,8%, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022 se erogati dal periodo di paga da luglio 2022.
Sgravio IVS sui ratei di tredicesima
Il riferimento è al beneficio in base al quale, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 compresa la tredicesima, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (contributo IVS) a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali.
Il beneficio permette in sostanza di eliminare una quota di tasse rispetto allo stipendio lordo, aumentando il netto ordinario in busta paga.
A tale fine, i datori di lavoro che da luglio a settembre abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo gennaio-settembre 2022, possono applicare il beneficio (integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità) nei flussi da ottobre a dicembre.
Casi particolari
- Per i lavoratori nella Gestione pubblica cessati/sospesi nel periodo da gennaio a giugno 2022 è consentito lo sgravio nella misura del 2%.
- Per i lavoratori in servizio dopo il mese di giugno, misura dello sgravio e modalità di denuncia sono quelle illustrate nel messaggio n. 3499/2022.
- Per i datori di lavoro agricoli si confermano le istruzioni finrite con circolare n. 43/2022 e messaggio n. 3499/2022.
Tutti i dettagli nel Messaggio INPS n. 4009/2022.